ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della verifica dell’usura non si può applicare una metodologia di calcolo differente da quella data dalle istruzioni della banca di Italia per la determinazione del TEG.
La C.M.S. era irrilevante, al fine della determinazione del tasso usurario, fino al momento in cui la legge n2 del 2009 non ha stabilito una diversa metodica di rilevamento.
La portata dell’intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia non può produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente.
Questi sono i principi espressi nella sentenza di assoluzione del Tribunale di Varese, Pres. ANNA AZZENA depositata il 10 aprile 2015 con la quale sono stati assolti tre funzionari della banca “perché il fatto non sussiste“.
Il processo prende spunto dalla più classica delle dispute bancarie, che aveva portato il GUP di Varese, con decreto del 19.07.2013, a disporre il rinvio a giudizio di alcuni FUNZIONARI BANCARI per rispondere del reato di cui agli artt.81, 644, 1 co. 3 co. e 5 co. nn. 1, 3 e 4 cp, perché (con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di funzionari responsabili dell’erogazione di mutui della filiale della BANCA) si facevano “dare o promettere” da alcuni CLIENTI, in corrispettivo di somme concesse a mutuo, interessi o altri vantaggi usurari; segnatamente, secondo il capo d’imputazione, nell’ambito di alcuni rapporti di mutuo regolati in conto corrente (accesi il 17/11/94), avrebbero imposto alla clientela tassi effettivi globali (TEG) superiori ai tassi soglia.
Nel caso di specie, tuttavia, la fattispecie oggettiva del reato di usura veniva contestata sulla base di una metodica di rilevazione contraria alle disposizioni di legge (ed in particolare alle istruzioni della Banca d’Italia), in quanto si includeva nel calcolo del TEG la commissione di massimo scoperto ed altre spese non conteggiate da Bankitalia ai fini della rilevazione dei tassi medi.
Come già evidenziato da copiosa giurisprudenza in sede civile, il Tribunale ha rilevato che solo con l’art.2 bis del D.L. n.185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, è stata modificata la metodica di rilevamento dei tassi effettivi globali medi (determinanti poi il c.d. tasso soglia), disponendo la necessità di includere la commissione di massimo scoperto tra le voci di costo, e che tale disciplina è divenuta operativa a far data dal 1 gennaio 2010.
Ed infatti, l’art. 2 bis della Legge n. 2 del 2009 precisa testualmente che: “il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevanza del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni“.
La conclusione del processo è stata l’assoluzione per insussistenza del fatto con un secco “no” a quella che avrebbe potuto definirsi “USURA CREATIVA”.
IL COMMENTO
Sebbene la normativa sull’usura possa apparire in molti aspetti contraddittoria, la stessa ha previsto un meccanismo di facile applicazione per il riscontro del tasso usurario, ovverosia il confronto tra due dati “omogenei”: il tasso effettivo globale pattuito tra le parti ed il tasso soglia (che si determina trimestralmente con una certa maggiorazione del tasso effettivo globale medio rilevato da Bankitalia e trasfuso in decreti ministeriali).
Tutto ruota intorno alla metodica di rilevazione del c.d. Tasso Effettivo Globale Medio, per comprendere la quale è necessario verificare le istruzioni fornite dall’Organo di Vigilanza in materia bancaria ai singoli operatori del mercato del credito.
È la Banca d’Italia, infatti, ad imporre agli enti vigilati precise formule di calcolo da adottare al fine di segnalare il valore dei tassi praticati nell’ultimo trimestre, per ciascuna categoria di prestito.
L’insieme degli elementi inclusi in tale segnalazione generano quello che si può definire il “paniere di rilevamento”, per cui l’inclusione e/o l’esclusione di una data voce di “costo” (es. CMS) al momento della rilevazione può dirsi una circostanza “NEUTRA”, atteso che se una determinata voce non è stata inserita ex ante nel detto “paniere di rilevamento”, non potrà essere inserita, né dunque calcolata, ex post ai fini del raffronto del tasso effettivo globale alla soglia di usura.
All’indomani dell’entrata in vigore della nuova normativa antiusura del ’96 (L.n.108) si è spesso tentato di costruire quella che può dirsi, secondo un’icastica definizione “USURA CREATIVA”, dovendosi intendere con tale terminologia quella tendenza a configurare una fattispecie di usura oggettiva a partire da un tasso pattuito lecitamente (id est, al di sotto della soglia vigente al momento della pattuizione e conformemente alla metodologia di calcolo della Banca d’Italia) e che, per effetto di un “riconteggio”, con inclusione di elementi all’epoca non considerati nella determinazione dei tassi effettivi globali medi (e dunque inseriti solo ex post) diviene illecito.
Tale tendenza è stata, soprattutto nei primi anni di applicazione della novellata disciplina, alimentata da una serie di pronunce giurisprudenziali, che hanno ingenerato nella clientela delle banche aspettative “illusorie” fondate sulla possibilità di utilizzare delle metodiche di calcolo differenti da quale impartite dalla Banca di Italia, sul presupposto che una norma secondaria possa sempre ed indiscriminatamente essere disapplicata in favore di un generico riferimento al dettato normativo primario.
Soprattutto in sede civile, tale modus operandi ha dato luogo ad un contenzioso meramente speculativo, anche in danno di ignari clienti che, fomentati dalle associazioni dei consumatori, hanno creduto (in totale buona fede) di essere nel giusto e di poter “risparmiare” gli interessi già versati o da versare nell’ambito di un rapporto di mutuo, in applicazione della sanzione di cui all’art.1815, secondo comma, cc.
Il discorso non muta in sede penale, laddove però, per ovvie ragioni, l’oculatezza nel riscontro del reato di usura (c.d. oggettiva) s’impone con maggior vigore.
L’errore cruciale, allorquando si decide una controversia in materia di usura è spesso determinato dal ricorso da un accertamento tecnico contabile sull’andamento del conto corrente, senza aver prima stabilito il principio giuridico da applicare alla fattispecie e/o ben definito i confini dell’accertamento stesso.
Viene troppo spesso affidato agli stessi periti il compito di adottare diverse metodologie di calcolo (anche tre o quattro differenti con inclusione e/o esclusione di alcune voci) e non già di limitarsi a verificare la corretta determinazione del tasso effettivo globale secondo le istruzioni rese dalla Banca d’Italia, unico metodo che consente di ottenere un dato omogeneo rispetto al termine di raffronto (Tasso Soglia), il cui superamento determina obbiettivamente una fattispecie usuraria.
Ebbene, è proprio quanto accaduto nel processo che ha dato origine alla sentenza in commento, durante il quale, dopo anni di accertamenti contabili volti a ricostruire l’andamento del conto corrente, si è stabilito (solo con la sentenza di assoluzione) il principio regolatore dell’accertamento stesso (cioè il calcolo del TEG secondo le istruzioni di Bankitalia).
Un approccio che ingolfa le aule di Tribunale, alimentando un infinito contenzioso, proprio in un momento di congiuntura economica particolarmente sfavorevole per famiglie ed imprese che, a maggior ragione, meriterebbe un percorso processuale chiaro ed univoco!
Il tutto, infatti, viene a danno dell’intero sistema giudiziario e per l’effetto per lo Stato italiano, condannato a più riprese dalla CEDU per le lungaggini processuali, motivo per il quale è stata introdotta, peraltro, la c.d. Legge “Pinto”, il cui effetto pesa, in ogni caso, sulle casse dell’Erario.
Ma vi è di più!
L’aspetto preoccupante dell’intera vicenda è rappresentato proprio dallo svolgimento del dibattimento, nel corso del quale il perito contabile del Tribunale, interrogato sul punto, ha riferito di non conoscere le istruzioni della Banca d’Italia nel periodo di contestazione oggetto del capo d’imputazione (risponde testualmente “No, non sono in grado di dare questa risposta [
] Io posso rispondere per quello che io ho fatto, che ho considerato la commissione di massimo scoperto come un vantaggio e quindi l’ho inserita sempre”).
Un’ultima indicazione.
Quando il legislatore si è trovato in disaccordo con la metodica di rilevazione adoperata dalla Banca d’Italia, alla quale la legge ha conferito la massima discrezionalità tecnica nella determinazione dei criteri di segnalazione dei tassi effettivi globali medi, è intervenuto specificamente, come avvenuto nel caso della commissione di massimo scoperto.
Ed infatti, si ribadisce, solo con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, successivamente convertita con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 all’art. 2 bis ha espressamente previsto la revisione delle Istruzioni della Banca d’Italia in materia di commissione di massimo scoperto, con specifica inclusione di tale commissione nel calcolo del TEG.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
Ed in tale norma è presente persino una specifica indicazione di carattere transitorio: il limite oltre il quale gli interessi sono usurari resta regolato dalla disciplina vigente, fino a che il tasso effettivo globale medio non verrà calcolato secondo le nuove disposizioni.
L’intervento normativo appare quasi “ratificare” l’operato della Banca d’ Italia nella pregressa elaborazione della formula del calcolo del TEGM, per cui non può dubitarsi del valore vincolante delle sue istruzioni nei confronti degli intermediari creditizi.
In conclusione: non si possono applicare ex post metodologie di calcolo differenti da quelle riportate nelle istruzioni di Bankitalia e tentare per questo verso di configurare una fattispecie usuraria.
L’impressione è che l’intero procedimento, laddove fossero state stabilite sin dal principio regole chiare e precise circa la metodica di calcolo del tasso effettivo globale, sarebbe giunto alla medesima conclusione in un tempo congruo, con evidente risparmio di tempo e denaro (d’altronde è lo stesso P.M. a richiedere l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” ovvero “non costituisce reato”).
Su questa Rivista si è già approfondito il tema della vincolatività delle direttive della Banca d’Italia in materia di usura. A conferma dei principi espressi dal Collegio varesino, si può consultare la seguente rassegna giurisprudenziale.
Indice di provvedimenti |
Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | Sentenza | 19-03-2015 | 3586 |
Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari | Sentenza | 29-01-2015 | n.1242 |
Tribunale di Avezzano, dott. Andrea Dell'Orso | Sentenza | 21-01-2015 |
Tribunale di Milano, dott. F.Ferrari | Sentenza | 23-12-2014 |
Tribunale di Fermo | Sentenza | 03-11-2014 |
Tribunale di Treviso, dott. Bruno Casciarri | Sentenza | 27-10-2014 |
Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefani | Sentenza | 21-10-2014 |
Corte di Appello di Milano, Pres. dott. Canzio, Rel. dott.ssa Fiecconi | Ordinanza | 20-10-2014 |
Tribunale di Ferrara, dott. Roberto Vignati | Sentenza | 02-07-2014 |
Tribunale di Milano, dott. A.S.Stefani | Sentenza | 03-06-2014 | n.7234 |
Tribunale di Ferrara, dott. Alessandro Rizzieri | Sentenza | 21-05-2014 | n.592 |
Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | Sentenza | 17-02-2014 | n.1244 |
Tribunale di Verona | Sentenza | 09-12-2013 |
USURA: LA VERIFICA VA CONDOTTA SECONDO LE DIRETTIVE DI BANKITALIA
INAMMISSIBILE IL RICORSO A FORMULE DI CALCOLO DIFFERENTI DA QUELLE DELL’ORGANO DI VIGILANZA
In tema di verifica dell’usurarietà di un contratto bancario, criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, ancor più alla luce delle conseguenze civili e penali derivanti dal superamento del tasso soglia, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando quella stessa metodologia di calcolo che Banca d’Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, non solo impone alle banche di rispettare, ma che soprattutto essa stessa applica per rilevare il tasso medio effettivo globale da cui si ricava il dato di soglia.
L’uso ex post di un criterio di verifica diverso sarebbe infatti iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento.
In materia di contratti bancari, è irrilevante che il contratto rechi la sottoscrizione del solo cliente. Invero, l’espressione testuale di cui all’art.117 TUB che, prescrivendo che i contratti siano “redatti per iscritto e consegnati al cliente”, mostra di valorizzare la necessità dell’atto scritto come dettata da esigenze di trasparenza e conoscibilità da parte del cliente stesso, e non piuttosto come volta ad assolvere alle funzioni codicistiche di certezza e pubblicità cui è riferita la prescritta forma ad substantiam di cui all’art.1350 c.c..
Il legislatore ha infatti prescritto una “nullità di protezione”, in conformità ai principi della normativa comunitaria, là dove è nell’interesse del cliente che allo stesso sia reso noto il regolamento contrattuale, e all’opposto nessuno svantaggio è arrecato al cliente dal fatto che la banca, che ha predisposto detto regolamento contrattuale, possa non averlo sottoscritto (mancanza che in ogni caso non consente alla banca alcun diritto di impugnazione).
È lecito l’addebito in conto della “commissione per istruttoria”, che sia avvenuto successivamente all’entrata in vigore del nuovo art.117 bis TUB e cioè dal 1 luglio 2012 che l’ha resa legittima, anche laddove la pattuizione sia antecedente a tale data.
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 19-03-2015 | n. 3586
USURA BANCARIA: LA RILEVAZIONE DEL TEGM RELATIVA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI È INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI
IL FONDAMENTO DELLA LEGGE 108/96 PREVEDE IL CONFRONTO TRA DATI OMOGENEI
Ai fini dell’applicazione della normativa antiusura, atteso che le rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi da parte di Bankitalia sono sempre state condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, ad oggi non è possibile una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori.
In mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare, gli interessi moratori possono rilevare come usurari solo in chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando quanto dettato dall’art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.
Sentenza | Tribunale di Milano, G.U. dott. Francesco Ferrari | 29-01-2015 | n.1242
USURA BANCARIA: INATTENDIBILI FORMULE DI CALCOLO DIVERSE DA QUELLA DI BANKITALIA
UNA DIVERSA E GENERICA PROSPETTAZIONE RENDE MERAMENTE ESPLORATIVA LA CONSULENZA CONTABILE
Nel contenzioso bancario, deve ritenersi meramente esplorativa e quindi inammissibile l’emissione di ordinanza di esibizione documentale ex art.210 c.p.c, se riferita a contratti e/o estratti conto risalenti ad oltre dieci anni prima dalla asserita richiesta di copia della documentazione rivolta alla banca ex art.119 TUB.
In materia di capitalizzazione degli interessi, la mancata contestazione dell’adeguamento del rapporto bancario alla delibera CICR 9.2.2000 deve far presumere legittima la prassi anatocistica adottata dall’istituto di credito a partire dal 1.7.2000 e nulla può essere preteso in restituzione a tale titolo.
Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile.
Ai fini della dimostrazione dell’addebito di interessi soggettivamente usurari ex art. 644, terzo comma, cp, il cliente deve fornire la prova della conoscenza dello stato di difficoltà economico-finanziaria e del fatto che la banca abbia inteso speculare su tale situazione, imponendo tassi d’interesse differenti da quelli praticati sul mercato.
In ogni caso, la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, tenuto conto che questa oscilla in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegato al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire ad ottenere la restituzione di quanto erogato.
Le commissioni di massimo scoperto non possono essere considerate sic et simpliciter nulle, considerato come l’istituto risponda alla funzione causale di assicurare all’istituto di credito un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un’apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l’intera somma oggetto dell’affidamento, in modo da poter adempiere all’obbligazione contratta con il cliente di mettere a disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo.
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. F.Ferrari | 23-12-2014
USURA: LA FORMULA MATEMATICA DELLA BANCA D’ITALIA NON VINCOLA N È LE BANCHE NÈ IL GIUDICE.
IL TRIBUNALE HA USATO IN MODO DISTORTO UN “PRECEDENTE” DELLA CASSAZIONE. LA GIURISPRUDENZA NON È FONTE DI DIRITTO.
La determinazione della soglia dell’usura soggiace alle metodiche di rilevazione fissate dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali della Banca d’Italia e ciò fino a quando la rilevazione del tasso effettivo globale medio non seguirà le nuove disposizioni onnicomprensive di cui al secondo comma dell’articolo 2 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Da ciò consegue che il dovere di conformarsi, nel calcolo dei tassi, al criterio cd. “all inclusive” di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108, è operante esclusivamente per il periodo successivo alla adozione del regolamento di cui al citato articolo 2 bis.
USURA BANCARIA: È LO STESSO LEGISLATORE AD ESCLUDERE LA RILEVANZA DELLA CMS ANTE 2010
LA NUOVA MODALITÀ DI RILEVAZIONE, INCLUSIVA DELLA CMS, RATIFICA TRANSITORIAMENTE LE ISTRUZIONI DI BANKITALIA PREVIGENTI
La commissione di massimo scoperto costituisce una componente a titolo di corrispettivo dovuto alla Banca per la messa a disposizione di un determinato importo, avente una valida ratio e compatibile con l’esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti, a condizione che essa sia determinata.
Il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, secondo il principio dell’interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l’interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato con le rate precedenti.
Per una corretta ricostruzione del saldo si deve tener conto delle istruzioni della Banca d’Italia.
Le modalità per la determinazione del TEG, basate sulle Istruzioni della Banca d’Italia rimandano per il periodo transitorio, fino al 31-12-2009, alle Istruzioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29-3-2006 e 102 del 4-5-2006.
La soglia usuraria, in via transitoria, soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali che recepiscono le rilevazioni trimestrali della Banca d’Italia, fino al periodo in cui la rilevazione del tasso effettivo globale medio non abbia seguito le nuove disposizioni onnicomprensive di cui all’incipit del comma 2 (dell’art.2, L.2/2009).
La disciplina transitoria, verso il nuovo assetto “all-inclusive” è contenuta nell’art. 2-bis, comma 2, della L. n. 2 del 2009, che stabilisce che “il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolata dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.
Sentenza | Tribunale di Treviso, dott. Bruno Casciarri | 27-10-2014
ISTRUZIONI BANCA D’ITALIA: NORME TECNICHE AUTORIZZATE DAL LEGISLATORE SECONDARIO
LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA DANNO UNIFORME APPLICAZIONE ALL’ART. 644, COMMA QUARTO, C.P.
In materia di usura, le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TEG hanno natura di norme tecniche autorizzate.
Da un lato, infatti, l’attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d’Italia è stata via via disposta dai vari d.m. annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie. Dall’altro i d.m. trimestrali coi i quali sono resi pubblici i dati rilevati all’art. 3, hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
La questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d’Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell’ambito della ricordata discrezionalità”. Non si ravvisano pertanto gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefani | 21-10-2014
USURA BANCARIA: LA CMS VA ESCLUSA DAL COMPUTO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
L’ART. 2 BIS L 27/2009 NON HA VALORE INTERPRETATIVO DELLA NORMATIVA PASSATA
Per i rapporti sorti prima del 2010, le Commissioni di Massimo Scoperto vanno escluse dal computo del tasso da raffrontare alla soglia.
Invero, alla stregua delle istruzioni date dalla Banca d’Italia, per il periodo di indagine, le stesse non andavano computate nel calcolo del TEG, atteso che l’art.2 bis della Legge 27/2009 – che include le CMS ai fini del calcolo del tasso soglia – si applica solo dal 2010 in avanti, e precisamente per i rapporti sorti successivamente al 01.01.2010.
Ordinanza | Corte di Appello di Milano, Pres. dott. Canzio, Rel. dott.ssa Fiecconi | 20-10-2014
USURA BANCARIA: IRRILEVANZA DELLA CMS PER I CONTRATTI CONCLUSI ANTE 2009
NON POSSONO ESSERE DISATTESE LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA, AVENTI NATURA DI “NORME SECONDARIE ABILITATE”
La clausola sulla pattuizione degli interessi anatocistici determinati nell’ammontare, con periodicità trimestrale eguale per ciascuna parte del rapporto, è valida se il rapporto bancario è sorto sotto la vigenza dell’art. 120 TUB modificato dal D.Lgs. n. 342/1999.
La commissione di massimo scoperto, anch’essa avente base trimestrale a percentuali variabili determinate, sfugge a possibili censure di nullità per mancanza di causa.
Solo dall’agosto 2009 la Banca d’Italia ha incluso la commissione di massimo scoperto quale elemento da computare nella base di calcolo del Tasso Effettivo Globale, con l’espressa salvezza del pregresso.
È pertanto da escludere l’usurarietà dei tassi d’interesse determinati con l’inclusione della cms, ove pattuiti prima di tale data, in quanto la legge n. 108/1996 ha determinato la vigenza di un criterio legale pienamente tipico e tassativo di determinazione del TEG fondato su norme parzialmente in bianco che privilegia senz’altro, in ultima analisi, i contenuti della procedura amministrativa assunti sulla base delle rilevazioni trimestrali ed attratti in fonti normative (i DM succedutisi nel tempo) di rango secondario “abilitate”.
Tribunale di Ferrara, dott. Roberto Vignati | Sentenza | 02-07-2014
USURA BANCARIA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA HANNO NATURA DI NORME TECNICHE AUTORIZZATE
NON PUÒ TENERSI CONTO DI CALCOLI DEL TEG EFFETTUATI SULLA BASE DI FORMULE DIFFERENTI
Le Istruzioni della Banca d’Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate.
Nel caso della formula matematica del calcolo del TEG, la scelta operata dall’Organo di vigilanza, che richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica, appare del tutto congrua e ragionevole, di tal che non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare le dette Istruzioni.
Conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti.
L’attore che reclami, agendo in ripetizione, la natura indebita delle somme addebitate dalla banca ha l’onere di produrre i contratti in cui le stesse sono presenti, di modo da poterne esaminare il testo ed il contesto. Ove non assolva al detto onere probatorio, ex art.2697 cc, alla banca basterà dedurre che il conto corrente sia stato aperto sotto la vigenza (e nel rispetto) della delibera CICR 9.2.2000 per dimostrare la legittimità dell’anatocismo applicato.
Tribunale di Milano, dott. A.S.Stefani | Sentenza | 03-06-2014 | n.7234
USURA BANCARIA: LA BANCA NON PUÒ OPERARE DIFFORMEMENTE DALLE ISTRUZIONI DELL’ORGANO DI VIGILANZA
IL CLIENTE NON PUÒ DOLERSI DELL’APPLICAZIONE DELLE CMS PATTUITE PER ISCRITTO
In materia di usura bancaria, laddove, le istruzioni della Banca d’Italia applicabili ratione temporis, non prevedessero il computo della CMS nel TEGM, calcolare il TEG secondo un criterio diverso con inclusione delle CMS renderebbe quest’ultimo valore non correttamente confrontabile al tasso soglia. Non può pretendersi che la Banca operi in modo difforme dalle istruzioni dell’Organo di Vigilanza.
Il cliente non può dolersi dell’applicazione delle CMS pattuite per iscritto sotto la vigenza della legge 22 dicembre 2011 n.214.
Tribunale di Ferrara, dott. Alessandro Rizzieri | Sentenza | 21-05-2014 | n.592
USURA BANCARIA: INESIGIBILITÀ DI CONDOTTE DIFFORMI DALLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA
IL SOPRAVVENUTO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE, PER QUANTO CONSOLIDATO, NON PUÒ DETERMINARE L’ILLEGITTIMITÀ DEL COMPORTAMENTO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO
L’osservanza alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d’Italia (cui l’articolo 2 della legge 108/ 96 demanda funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interesse medi praticati) in vigore durante lo svolgimento del rapporto di finanziamento comporta la legittimità dell’operato della banca, in quanto porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge, essendo la legge stessa ad indicare analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato compito di verificare, secondo criteri tecnici, l’andamento dei tassi finanziari.
La ritenuta illegittimità di tali prescrizioni, a seguito di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, non pare ragionevolmente addebitabile alla banca, che verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall’organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell’applicazione di tassi in misura usuraria.
Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | Sentenza | 17-02-2014 | n.1244
USURA BANCARIA: C.M.S. ESCLUSA DAL TEG PER I RAPPORTI ANTE LEGGE N. 2/2009
L’OSSERVANZA DELLE SOGLIE DI CUI ALLE RILEVAZIONI DELLA BANCA D’ITALIA COMPORTA IN VIA AUTOMATICA IL RISPETTO DELL’ART.644 C.P.
Per i rapporti ante legge n.2/2009, ragioni logico-matematiche, oltre che giuridiche, ostano all’inclusione nel Tasso Effettivo Globale della commissione di massimo scoperto, la cui rilevanza ai fini della normativa antiusura va negata.
L’osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all’art.644 c.p. Una diversa interpretazione, infatti – seppur avallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale – appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell’art.644 c.p. si implementa contenutisticamente della regula via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell’istituto di vigilanza.
In via transitoria, la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d’Italia.
Tribunale di Verona | Sentenza | 09-12-2013
Testo del provvedimento
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