I dipendenti bancari non possono assumere alcuna condotta attiva in relazione al reato di usura, non avendo gli stessi il potere di determinare i tassi e gli oneri da applicare in corso di rapporto.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Ferrara, sezione penale, Pres. Luca Marini, con la sentenza n. 1247 del 06.10.2016.
Nel caso di specie tre dipendenti di un Istituto di credito erano stati rinviati a giudizio, con decreto del GUP presso il Tribunale di Ferrara, per il reato di usura, ritenuti responsabili per non avere diligentemente controllato l’osservanza delle norme antiusura, facendosi dare e promettere, a fronte dell’erogazione di un prestito nei confronti del titolare di una società, interessi usurari, relativamente a due contratti di conto corrente, con l’aggravante di avere agito nell’esercizio di una attività professionale bancaria, e di aver commesso il fatto in danno di chi si trovava in stato di bisogno.
Dall’istruttoria risultava che due degli imputati erano stati, in periodi diversi, direttori della filiale della Banca ove erano tenuti i citati rapporti, mentre il terzo imputato era il gestore a livello locale del settore imprese e seguiva quindi i rapporti con la citata società.
A seguito dell’esame dei consulenti delle parti emergevano risultanze probatorie contrastanti in merito all’effettivo superamento del tasso soglia ed alla solidità finanziaria della società, inoltre il consulente della difesa riteneva difficilmente applicabile agli intermediari finanziari la figura dell’usura in concreto.
Il giudice del dibattimento, a prescindere dall’effettivo sforamento della soglia usuraria, ha considerato dirimente il profilo relativo alla non attribuibilità del fatto di reato agli imputati.
In particolare è emerso che i direttori di filiale non avevano alcuna competenza con riguardo alla gestione del settore imprese, essendo preposta al medesimo una filiera gerarchica separata e collaterale, in base alla quale il gestore della singola posizione rispondeva direttamente ad un responsabile di zona; di conseguenza non poteva agli stessi addebitarsi alcun reato.
La stessa conclusione è stata adottata relativamente al gestore imputato, in quanto lo stesso non aveva né il potere di modificare i tassi in questione, potendo al più presentare ai propri superiori delle proposte migliorative, né il compito di controllare che non si verificassero dei superamenti del tasso soglia, dal momento che il controllo era eseguito in modo automatizzato dagli uffici centrali della Banca.
In conclusione non è emersa in capo agli imputati alcuna condotta attiva in relazione al reato in questione, non avendo gli stessi il potere di determinare i tassi e gli oneri da applicare in corso di rapporto.
In ragione dei suesposti rilievi, il Tribunale ha assolto gli imputati per non aver commesso il fatto.
Si rinvia anche al seguente contributo pubblicato in Rivista:
REATO DI USURA: IL CRITERIO DI CALCOLO DEL TASSO SOGLIA PREVISTO DAL D.L. N. 70/2011 SI APPLICA RETROATTIVAMENTE (SE PIÙ FAVOREVOLE)
LA NOVELLA INTRODUCE UNA NORMA EXTRAPENALE CHE INTEGRA IN MODO ESSENZIALE IL PRECETTO
Decreto | Tribunale di Cosenza, Dott. Francesco Luigi Branda | 21.09.2016 |
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