ISSN 2385-1376
Testo massima
LA MASSIMA
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall’art. 18 legge fall. (nel testo novellato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), la mancata costituzione delle parti resistenti entro il termine di dieci giorni dall’udienza di comparizione implica decadenza dal potere di compiere ogni attività difensiva, indipendentemente dalla natura ordinatoria o perentoria del termine stesso.
IL CONTESTO NORMATIVO
Art. 18 L.Fall. (Reclamo), commi 7-8-9
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
Art. 166 cpc (Costituzione del convenuto)
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-bis, quinto comma, (2) depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
Art. 293 cpc (Costituzione del contumace)
La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.
La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza.
In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.
IL COMMENTO
Con l’espressione del principio di diritto sopra massimato, la Corte di Appello di Napoli, Pres. Rel. Marianna Lopiano, con la sentenza n. 131 del 17 luglio 2014, si è pronunciata sul delicato problema della costituzione tardiva del resistente, in sede di reclamo ex art. 18 della legge fallimentare.
In particolare, nel caso sottoposto all’esame del Collegio napoletano, una società fallita aveva proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e la banca resistente si era costituita oltre il termine di 10 giorni prima dell’udienza, sancito dalla seconda parte del settimo comma dell’art.18 L.Fall, nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007.
La questione sembrerebbe ruotare intorno alla qualificazione del detto termine come perentorio, ovvero ordinatorio e, sul punto, la Corte d’Appello partenopea ha anzitutto riportato l’orientamento della Corte di legittimità per poi discostarsene, come già avvenuto in casi analoghi.
Con sentenza n. 12986 del 05 giugno 2009, la Cassazione aveva infatti ritenuto che il termine di 10 giorni prima dell’udienza, fissato dall’art.18, settimo comma, della legge fallimentare, possa certamente considerarsi perentorio, anche in mancanza di un’espressa dichiarazione normativa, senza che tuttavia il suo mancato rispetto implichi decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi a tale impugnazione, potendo sempre essa intervenire intervenire nel relativo procedimento, con le limitazioni che la tardività determina per la formulazione di determinate difese.
Tale assunto deriva dalla considerazione che anche l’art.166 cpc, per la costituzione del convenuto nell’ordinario giudizio di cognizione, non ne preclude il successivo intervento in giudizio (ai sensi dell’art.293 cpc), con le relative preclusioni in termini di eccezioni opponibili e di documenti producibili in tale successiva fase.
La Corte di Appello napoletana è di diverso avviso. Sostiene, infatti, considerando il dettato dell’art.18 (settimo e ottavo comma) della legge fallimentare, così come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, che non vi siano altre attività difensive che le parti tardivamente costituite possano svolgere dopo l’udienza di comparizione.
Ed infatti, da un lato la costituzione delle parti resistenti deve avvenire secondo le modalità di cui al comma ottavo dell’art.18 L.Fall., vale a dire “mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti”, dall’altro il comma nono del medesimo articolo fissa stesso identico termine per l’intervento in giudizio di “qualunque altro interessato”.
Non si tratta, dunque, di stabilire se il termine per la costituzione in sede di reclamo sia perentorio ovvero ordinatorio (ed, anzi, la Corte napoletana sembra propendere per la natura ordinatoria, nel silenzio del legislatore), ma di comprendere quali attività possa svolgere la parte resistente o l’eventuale interventore, in presenza di un rito speciale, quale quello previsto dall’art.18 L.Fall, che concentra nella prima e tendenzialmente unica udienza la trattazione del reclamo, evitando altresì per ragioni di celerità dettate dal parallelo svolgersi della procedura concorsuale di dover concedere poi al reclamante un ulteriore termine per controreplicare.
Ed è proprio la specialità del rito a far ritenere al Collegio che non possa farsi applicazione, in tale sede, del combinato disposto degli artt. 166 cpc e 293 cpc, che comunque non sembrano assurgere a “principio generale”.
La costituzione tardiva in sede di reclamo, dunque, è inammissibile, in quanto il decorso del termine di cui all’art.18, settimo comma, L.Fall. implica decadenza dal potere di svolgere qualsivoglia attività difensiva, ivi compreso il deposito di documenti e l’indicazione dei mezzi di prova.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 424/2014