ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel giudizio per la dichiarazione di fallimento la natura discrezionale del potere d’indagine officiosa attribuito al Tribunale fallimentare non è ammissibile per colmare la lacune istruttorie delle parti; tale principio si applica analogamente al procedimento di reclamo innanzi la Corte di Appello rispetto ai fatti dedotti quali allegazioni difensive, subordinandolo ad una valutazione del giudice di merito competente circa l’incompletezza del materiale probatorio, l’individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonché la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria.
Per tali motivi è legittimo il rigetto del giudice che ha ritenuto inammissibile l’acquisizione officiosa in sede di reclamo – in presenza dell’inattività della debitrice – con riguardo all’onere di assumere informazioni circa il rimborso del credito Iva, ovviamente ritenendo di non poter sopperire alla lacuna che ha investito non solo lo stato della pratica, che rappresenta profilo contestato nel mezzo in esame, ma oltretutto il sollecito all’autorità erariale circa l’invio di informazioni, in assenza altresì di riscontro documentale circa i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di quel credito.
Cosi si è pronunziata la Corte di Cassazione, sesta sezione, con ordinanza del 25/06/2013, n.15869, con la quale ha respinto il ricorso proposto dal legale rappresentante di una società fallita avverso la sentenza con la quale la Corte aveva respinto il reclamo contro la pronuncia dichiarativa di fallimento.
Gli Ermellini ben hanno precisato che i poteri officiosi non possono essere utilizzati per colmare il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del reclamante, il quale deve comunque e sempre farsi parte attiva per l’accertamento dei fatti dedotti in giudizio.
Con la decisione in commento è stato anche ribadito il principio, correttamente applicato dalla Corte distrettuale, secondo il quale “nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sussistenza dello stato di insolvenza può essere correttamente desunta anche dalle risultanze dello stato passivo” (in senso conforme Cass. 9760/2011).
Testo del provvedimento
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