La notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (p.e.c.), è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito nella L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c..
Ove una parte confermi la ricezione della comunicazione telematica da parte della cancelleria, deducendo però l’omessa allegazione della sentenza, deve produrre la ricevuta di comunicazione telematica oggetto di contestazione.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Di Virgilio, con la sentenza n. 10525 del 30.05.2016.
Nel caso di specie, il titolare di una ditta individuale impugnava per Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Lecce di rigetto del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento.
Il Giudice di appello aveva rilevato la regolarità della notifica della sentenza di primo grado, effettuata a mani del difensore presso il cui studio la parte aveva eletto domicilio con la memoria di costituzione e la tardività del successivo reclamo proposto ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla L. Fall., art. 18.
La Corte di merito aveva ritenuto priva di valore la difesa del titolare di ditta individuale che aveva dichiarato di non aver avuto conoscenza dell’avvio della procedura fallimentare e di non aver mai conferito mandato agli avvocati, attesa la sottoscrizione del mandato a margine della memoria di costituzione, autenticata dai difensori, non impugnata con querela di falso.
Avverso detta pronuncia ricorreva il titolare di ditta individuale con ricorso affidato a sei motivi, a cui si opponeva il Fallimento avanzando ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.
In sede di legittimità, il ricorrente lamentava, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 331 c.p.p., artt. 2702 e 2703 c.c., artt. 83, 137 e 160 c.p.c., L. Fall., artt. 17 e 18, per avere la Corte del merito ritenuto la proposizione del reclamo tardiva in quanto effettuata oltre il termine di gg. 30 dalla notificazione a mezzo p.e.c. della sentenza di fallimento; in secondo luogo, eccepiva la nullità della sentenza e del procedimento, stante la nullità del mandato che aveva inficiato la costituzione dei difensori nel procedimento prefallimentare; in terzo luogo, denunciava la violazione del diritto di difesa, derivante dalla mancata conoscenza di tutte le istanze di fallimento presentate e la nullità della sentenza e del procedimento, attesa l’errata valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi del fallimento con richiesta di sospensione del giudizio in attesa della decisione sulla querela di falso, proposta in via principale avanti al Tribunale di Brindisi.
Il Fallimento, viceversa, denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 327 c.p.c., L. Fall., art. 18, comma 3, seconda parte, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, per non essersi pronunciata la Corte d’appello sull’inammissibilità del reclamo per il decorso del termine lungo di mesi sei, eccepita dal Fallimento.
La Suprema Corte, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, ex art. 335 c.p.c., affrontava la questione relativa agli effetti della comunicazione del testo integrale della sentenza effettuata a mezzo p.e.c. rispetto alla decorrenza del termine di impugnazione, di cui all’art. 18 c.p.c., comma 14.
Nella specifica materia fallimentare, ricordava la Corte che l’art. 18, in ordine al reclamo avverso la sentenza di fallimento, dispone che: “La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria” ed “Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione”.
Secondo il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 3, lett. c, convertito con modificazioni nella L. 221/2012: “Nei procedimenti civili, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” ed ancora “Il Cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.”.
Il Giudice di legittimità chiariva che la novella dell’art. 133, co. 2, c.p.c., secondo cui la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, soltanto nel caso di atto di impulso di controparte, senza perciò incidere sulle norme processuali derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, a nulla rilevando il fatto che la comunicazione sia integrale o meno.
In altri termini, il nuovo testo dell’art. 133, co. 2, c.p.c., non si applica ove norme speciali deroghino a norme di carattere generale, come per la sentenza di fallimento, L. Fall., ex art. 18, commi 14 e 15.
Per quanto suesposto, la Corte, affermato il principio per cui la notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere a mezzo p.e.c., è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione e specificato ulteriormente che, ove una parte confermi la ricezione della comunicazione telematica da parte della cancelleria, deducendo però l’omessa allegazione della sentenza, deve produrre la ricevuta di comunicazione telematica oggetto di contestazione, dichiarava l’inammissibilità del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
RECLAMO EX ART. 18 LF: LA SENTENZA DEVE ESSERE NOTIFICATA A MEZZO PEC A CURA DELLA CANCELLERIA
IL TERMINE DI TRENTA GIORNI PER L’IMPUGNAZIONE DECORRE DALLA PEC DELLA CANCELLERIA
Ordinanza Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Di Palma – Rel. Acierno 03-09-2015 n.17574
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