In caso di estinzione della società, anche con riferimento alla procedura della dichiarazione di fallimento della società cancellata dal registro delle imprese, il necessario rispetto del contraddittorio impone che la notifica del ricorso venga effettuata a tutti i soci, e non anche (o solo) all’ultimo rappresentante.
La immediata estinzione della società comporta il venir meno dei propri organi, che non sono più abilitati a rappresentarla.
IL CASO
Con ricorso depositato in data 9.5.2011 l’ex liquidatore della società, dichiarata fallita, nonché la socia della medesima società, proponevano reclamo avverso la sentenza n.77/2011 con la quale in data 25.3.2011 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società, deducendo essere la stessa stata cancellata dal registro delle imprese in data 20.07.2010, con conseguente venir meno della sua capacità e legittimazione, per cui il ricorso di fallimento doveva essere notificato ai soci e non all’ultimo legale rappresentante, essendo venuto meno, unitamente alla giuridica esistenza del rappresentato, anche ogni rapporto di immedesimazione organica. Insisteva pertanto il ricorrente per la declaratoria della nullità della sentenza dichiarativa di fallimento perché resa in difetto di contraddittorio.
La Corte d’Appello, sul presupposto che la società risultava essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 20.7.2010, ha accolto il reclamo con revoca del fallimento, ritenendo che il ricorso di fallimento andava notificato alle socie, e non invece all’ex liquidatore, stante la impossibilità per lo stesso di continuare a rappresentare un soggetto inesistente.
Con la conseguenza che qualsiasi azione per rapporti con la società cancellata non possa che essere indirizzata nei confronti dei soci.
Avverso detto reclamo, la curatela ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo il riconoscimento di una interpretazione di diritto dell’art.2495 cc maggiormente coerente ed in funzione logica con l’art.10 lf e con l’art.15 lf, nonché con i principi in tema di legittimazione e rappresentanza processuale degli organi amministrativi delle società
IL COMMENTO
La Corte d’Appello, con la sentenza in esame, alla luce della nuova formulazione dell’art. 2495 cc, esclude una prorogatio del potere di rappresentanza dell’ultimo amministratore per inesistenza del soggetto rappresentato, anche con riferimento alla procedura della dichiarazione di fallimento della società cancellata.
Tale interpretazione, oltre che in chiaro contrasto con la giurisprudenza, anche della Suprema Corte, [ove è affermato il principio della legittimazione processuale del liquidatore sociale nel caso di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese(cfr Cass. civ. Sez. I, 05/11/2010, n. 22547; Cass. civ. Sez. V, 20/10/2010, n. 21510; App. Napoli Sez. III Sent., 06/10/2008)] finisce con l’attribuire ai soci l’intero potere di rappresentanza della società sia esso sostanziale che processuale.
Un’interpretazione di diritto dell’art.2495 cc maggiormente coerente ed in funzione logica con l’art.10 lf e con l’art.15 lf, nonché con i principi in tema di legittimazione e rappresentanza processuale degli organi amministrativi delle società e, pertanto, coerentemente con il principio della prorogatio e/o ultrattività e/o reviviscenza dei poteri dell’ultimo legale rappresentante, dovrebbe portare a ritenere che, ai soli fini della dichiarazione di fallimento, il soggetto che naturalmente continui ad avere la rappresentanza processuale della società è e rimane l’ultimo amministratore e/o liquidatore della società.
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