La comunicazione a mezzo PEC da parte della cancelleria della sentenza che decide il reclamo ex art.18 LF è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
Invero vi è ormai perfetta coincidenza tra l’attività che il cancelliere pone in essere per la notificazione e quella per la comunicazione.
La comunicazione, come la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 determina la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Didone – Rel. Pazzi, con la sentenza n.29748 del 19.11.2018.
Nel caso di specie, la Corte era stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso per cassazione promosso da una società fallita, nel corso della quale la parte resistente eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso avversario in conseguenza del mancato rispetto del termine di impugnazione.
Sull’eccezione così formulata il ricorrente fallimento deduceva che le comunicazioni a mezzo P.E.C. del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non sono idonee a far decorrere il termine breve di impugnazione sottolineando che a tale effetto rimane valida la distinzione fra comunicazione e notificazione, quale forma prevista dai commi 13 e 14 dell’art. 18 legge fall.,
Ebbene gli ermellini, ripercorrendo l’excursus normativo delle disposizioni in esame hanno ritenuta fondata l’eccezione preliminare di parte resistente, dichiarando per l’effetto inammissibile il ricorso.
In particolare, il principio, a cui questa Corte ha inteso dare continuità con la pronuncia in esame, è che il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c. (a mente del quale “…La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’ art. 325”) non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, artt. 325 e 326 c.p.c., come per la sentenza di fallimento, ex art. 18, 14° e 15° comma, l.f..
Tale conclusione si ancora al disposto dell’art. 16, 4° comma, del d.l. 179/2012, convertito nella l. 221/2012, che ha previsto che nei procedimenti civili le “comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria” avvengano per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”.
Né, continuano gli ermellini, si potrebbe sostenere che l’applicazione dei principi sopra illustrati possa essere impedita dal fatto che il contenuto del provvedimento impugnato sia stato comunicato e non notificato, primo fra tutti in quanto nel caso di specie risulta l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata espressamente qualificato, come “notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012”, tale per cui l’esplicita indicazione, nel corpo del messaggio ben serviva a mettere sull’avviso il destinatario (al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione) sul fatto che l’attività posta in essere nei suoi confronti era quella espressamente prevista dall’art. 18, comma 14, legge fall.
Inoltre, come già chiarito da altra pronuncia della stessa Corte (Cass. 23575/2017), ai fini del decorso dei termini per proporre reclamo, nell’attuale contesto normativo non vi è più ragione per distinguere fra comunicazione e notificazione, tanto sulla scorta delle seguenti considerazioni che la Corte ha fatto proprie, e precisamente:
- I) all’epoca di entrata in vigore dell’art. 18 legge fall. sussisteva una radicale distinzione tra la notificazione, che, ai sensi dell’art. 137, comma 2, cod. proc. civ., ha ad oggetto una copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi, e la comunicazione, la quale veniva (e viene tuttora, seppure in via residuale) effettuata mediante biglietto di cancelleria, secondo la dicitura ormai inattuale dell’art. 136 c.p.c., in «forma abbreviata»;
- II) dall’entrata in vigore del d.l. 179/2012 si è creato un difetto di coordinamento tra il testo dell’art. 136 c.p.c., rimasto inalterato laddove si riferisce ad un «forma abbreviata di comunicazione», e l’art. 45 disp. att. cod. proc. civ., il quale, al secondo comma, stabilisce che il biglietto di cancelleria contiene «in ogni caso… il testo integrale del provvedimento comunicato»;
III) vi è ormai perfetta coincidenza tra l’attività che il cancelliere pone in essere per i fini della notificazione e quella che esegue in sede di comunicazione, poichè in entrambi i casi egli porta la sentenza a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata contenente in allegato il testo integrale del provvedimento;
- IV) laddove la notificazione della sentenza debba essere doverosamente eseguita dalla cancelleria, non vi è ragione di escludere che la comunicazione sia parimenti «idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all’articolo 325»;
- V) l’equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa del cancelliere alla comunicazione effettuata dal medesimo ufficio si giustifica in ragione della distanza che separa la notificazione prevista dall’art. 285 cod. proc. civ. da quella contemplata dall’art. 18 legge fall.. Invero, mentre il congegno dell’abbreviazione del termine di cui all’art. 285 cod. proc. civ. trova fondamento nella volontà della parte vincitrice di ridurre i tempi necessari al passaggio in giudicato della sentenza, il meccanismo previsto dall’art. 18 legge fall. ha a fondamento non già l’iniziativa di parte, bensì — in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare — la mera conoscenza legale che il soccombente abbia avuto del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza legale che la comunicazione in forma integrale procura al pari della notificazione.
Se ne ricava, in conclusione il principio per il quale la comunicazione, come la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 determina la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
Sulla scorta di tali considerazioni la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo pertanto assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. Le spese di lite sono stata poste come per legge a carico della parte soccombente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RECLAMO FALLIMENTO: LA PRONUNCIA DI RIGETTO È RICORRIBILE IN CASSAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA VIA PEC
LA CANCELLERIA PROVVEDE ALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO ALL’INDIRIZZO PEC INDICATO NELL’ATTO INTRODUTTIVO
Ordinanza | Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Di Palma – Rel. Acierno | 03.09.2015 | n.17574
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