ISSN 2385-1376
Testo massima
La notifica della sentenza, a mezzo PEC, a cura della cancelleria, di cui all’art. 18 lf, fa decorrere il termine di trenta giorni previsto dal comma 14 per proporre il ricorso per Cassazione.
Questo è il principio espresso nell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Di Palma – Rel. Acierno, del 3 settembre 2015, n. 17574, in merito alla inammissibilità di un ricorso per Cassazione, ritenuto tardivo.
In particolare, la Corte d’Appello aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto dell’opposizione alla dichiarazione di fallimento e la relativa sentenza era stata notificata a cura della Cancelleria a mezzo Pec all’indirizzo indicato dal legale del reclamante nel proprio atto introduttivo.
Proposto ricorso per Cassazione, i creditori proponevano controricorso, deducendo preliminarmente la tardiva proposizione del ricorso.
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte, considerato che, a norma dell’art. 18 l.f., comma 14, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione della pronuncia al reclamante a cura della cancelleria, e che la notificazione deve avvenire secondo le modalità stabilite nell’art. 137 c.p.c. ex art. 17 l.f., cui rinvia l’art. 18. comma 4), rileva come, nel caso di specie, il legale della parte reclamante, avesse espressamente indicato nel proprio atto introduttivo del giudizio di reclamo l’indirizzo di posta elettronica certificata ex art. 125, primo comma, c.p.c..
A tale indirizzo, era stata effettuata la notifica della sentenza a cura della Cancelleria, con la consequenziale tardività del ricorso proposto avverso la detta sentenza, oltre il termine di giorni trenta.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 465/2015