Il giudice che ha emesso la ordinanza impugnata mediante reclamo è parte necessaria del Collegio giudicante ai sensi dell’art. 178, III e IV co. c.p.c., a mente dei quali “il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale di udienza o con ricorso al giudice istruttore”, non trovando applicazione invece la diversa disposizione prevista dall’art. 669 terdercies c.p.c. che opera in materia cautelare.
Nell’espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come nella specie per difetto di appartenenza dei beni pignorati al debitore) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall’art. 630 cod. proc. civ. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica.
Questi i principi del Tribunale di Como, Pres. Ceron – Rel.Petronzi, con la sentenza del 18 dicembre 2019, con la quale ha respinto la eccezione di incompatibilità del giudice dell’esecuzione a comporre il collegio giudicante del reclamo.
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