Il creditore può produrre tardivamente nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies, nuovi documenti al fine di colmare avanti al Collegio le lacune probatorie occorse in fase monocratica, vista la natura completamente devolutiva del reclamo cautelare e visto il dettato dell’art. 669-terdecies comma 4 c.p.c., seconda proposizione, che ammette in modo esplicito la possibilità di produzione di documenti nuovi ed ulteriori utilizzabili a fini della decisione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Patti, Giudice Michela La Porta, con l’ordinanza assunta del 24 ottobre 2022.
Il creditore cessionario, a cui era stata sospesa la procedura esecutiva per carenza di legittimazione attiva, derivante da una cessione in blocco ex art. 58 TUB, proponeva reclamo ex art. 669 terdecies cpc, producendo quale nuovo elemento di prova la dichiarazione di cessione della banca, che aveva ceduto il credito.
Il collegio ha ritenuto tale produzione ammissibile, richiamando il disposto dell’art. 669 terdecies, comma quattro cpc, che prevede che il Tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
Per tali ragioni il collegio ha accolto il reclamo, disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare alla luce della nuova produzione documentale.
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