Provvedimento segnalato dall’Avv. Daniele Magnani del foro di Milano
È infondato il reclamo proposto dalla società dichiarata fallita per difetto di notifica del ricorso introduttivo del fallimento, quando sono stati rispettati i passaggi richiesti dall’art. 15 L.F..
Non può ritenersi, infatti, che la dichiarazione del portiere rilasciata all’Ufficiale Giudiziario sostituisca quanto risultante da visura camerale.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Napoli, sez. prima, Pres. Cultera – Est. Lepre, con la sentenza n. 59 del 09.03.2017.
Nel caso di specie, una società proponeva reclamo avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado con cui veniva dichiarato il fallimento in sua contumacia.
Con un unico motivo di impugnazione, la reclamante contestava di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso introduttivo di fallimento presentato dal creditore.
A tal fine, la reclamante chiedeva alla Corte d’Appello adita di dichiarare nulla, irregolare, inesistente e/o annullabile la notificazione del 12.09.2016 avvenuta mediante deposito nella Casa Comunale per vizio insanabile nel procedimento notificatorio ed, all’esito e per l’effetto, della violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e della mancata comparizione della comparente in camera di consiglio, sì da dichiarare nulla e revocare il fallimento della stessa, con tutti gli effetti di legge.
Le ragioni portate a sostegno della propria tesi si basavano sulla circostanza che al momento della notifica, la società aveva la sede non già all’indirizzo individuabile da visura camerale, bensì in altro luogo ove qualche mese prima, a seguito del proprio trasferimento e dei propri commercialisti, la comparente trasferiva la propria sede legale.
Avvenuta, infatti, la notifica presso la sede legale, l’Ufficiale giudiziario dichiarava che la società si era trasferita, come da dichiarazione in loco del portiere; in ogni caso, l’Ufficiale giudiziario completava il procedimento mediante deposito dell’atto presso la Casa Comunale.
A seguito del suddetto deposito, la reclamante trasferiva nuovamente la propria sede all’indirizzo registrato in camera di commercio.
Tanto premesso, il reclamo è stato dichiarato infondato e la notifica ritenuta valida ed efficace.
I giudici di secondo grado, tenuto conto dei tentativi posti in essere dal creditore al fine di dar corso alla regolare conoscenza richiesta per legge, ha pedissequamente rappresentato i fatti si da non consentire di avallare le ragioni, non persuasive, opposte dal reclamante.
Ed invero, la notifica del ricorso nonché il decreto di fissazione dell’udienza ha seguito l’iter regolare richiesto a norma dell’articolo 15 L.F.
Orbene, a decorrere dall’01.01.2014, il fallimento può essere dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero, e non più d’ufficio dal tribunale.
Competente a decidere sul ricorso per la dichiarazione di fallimento è, a norma dell’art. 9 L.F., il tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, e lo stesso art. 9 al secondo comma specifica che “il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza”.
In tal modo, il legislatore ha posto una presunzione assoluta di fittizietà di tutti i trasferimenti di sede attuati in detto periodo, a vantaggio della velocizzazione della procedura, ma a scapito della corrispondenza della situazione legale a quella effettiva.
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento è camerale ed è stato dall’art. 15 analiticamente regolamentato, nel rispetto dei principi costituzionali del contraddittorio, della paritaria difesa del diritto alla prova.
La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, con il consequenziale decreto di convocazione del debitore, è a cura di parte; a decorrere dall’01.01.2014, atteso che il ricorso ed il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese.
Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
In altri termini, la notifica del ricorso è effettuata dapprima dalla cancelleria all’indirizzo di posta elettronica del fallendo ed, in caso di esito negativo, l’onere della notifica tradizionale viene ritrasferito al ricorrente.
A questo punto, nel caso non sia possibile la notifica di persona presso la sede risultante dal registro delle imprese, la norma dispone che essa “si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”, senza distinguere tra destinatari persone fisiche e persone giuridiche né tra l’ipotesi in cui il recapito del notificato è noto ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico (nel qual caso dovrebbe applicarsi l’art. 140 c.p.c.), e quella prevista dall’art. 143, nel caso d’irreperibilità della persona fisica medesima.
A tal fine, è bene richiamare la recente sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, n. 4425/2016, che ha stabilito la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento se l’istanza è deposita in Comune senza fare ricerche.
In particolare, se nella relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario non si dà conto delle ricerche effettivamente compiute prima del deposito dell’istanza presso la casa comunale, a causa dell’impossibilità della notifica presso la sede sociale.
Caso diverso è quello esaminato, con riferimento al quale la decisione della Corte trova ragion d’essere alla luce della contezza delle ricerche effettuate.
Seppur intervenuta, infatti, per un periodo limitato il cambio di sede, per la Corte “non vi è alcun dubbio circa la regolarità della avvenuta notificazione, né ictu oculi si può ritenere, come sembrerebbe sempre in modo non del tutto lineare dire la reclamante, che la dichiarazione del portiere menzionata sostituisca quanto risultante dalla visura camerale”.
Sulla base di quanto suesposto, la Corte d’Appello di Napoli rigettava la domanda, condannando la società reclamante al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori contributi in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FALLIMENTO: VALIDA LA NOTIFICA DEL RICORSO PRESSO L’INDIRIZZO PEC DELLA SOCIETÀ CANCELLATA
LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE NON DISATTIVA AUTOMATICAMENTE L’INDIRIZZO DI POSTA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Bernabai – Rel. Cristiano | 18.01.2017 | n.1156
ASSUME RILEVANZA LA DATA DI ISCRIZIONE
Sentenza | Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Dogliotti – Rel. Scaldaferri | 19.12.2016 | n.26130
PRINCIPIO VALIDO ANCHE PER LA SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Didone | 13.09.2016 | n.17946
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