ISSN 2385-1376
Testo massima
L’art.1, comma 2,R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, aderendo al principio c.d. di “prossimità della prova”, pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi previsti.
A tal fine non appaiono utili i modelli UNICO, i registri IVA e IRAP ma occorre produrre in giudizio le scritture contabili prescritti dall’art. 2214 c.c. e il registro dei beni ammortizzabili.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza 122 del 25 giugno 2014, cons. rel. Maria Silvana Fusillo.
Una società proponeva reclamo avverso una sentenza del Tribunale di Napoli che ne dichiarava il fallimento.
Il ricorrente affermava che la società possedesse congiuntamente i tre requisiti di non assoggettabilità al fallimento previsti dall’art. 1 L.F., ossia:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Invero, la Corte, ha ritenuto che gravi sul debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento e che, a tal fine, non bastino i modelli UNICO, i registri IVA e IRAP bensì occorrano le scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. e il registro dei beni ammortizzabili.
In mancanza di prova e nella sussistenza del requisito soggettivo previsto dall’art. 15 L.F. (debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare complessivamente superiori a euro trentamila), la Corte ha rigettato il reclamo condannando, altresì, il reclamante alla refusione delle spese di lite non essendo un principio di diritto controverso.
In conclusione l’imprenditore che si oppone alla dichiarazione di fallimento deve portare i libri contabili in Tribunale al fine di dimostrare l’insussistenza dei requisiti di legge di non assoggettabilità al fallimento previsti dall’art. 1 L.F.
Testo del provvedimento
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