ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di fallimento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione contro la pronuncia di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento proposto dal legale del ricorrente dopo il termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia effettuata mediante posta elettronica certificata su istanza della cancelleria.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Sesta Sezione, Pres. Di Palma Rel. Acierno, con ordinanza n. 17574, pubblicata il 03.09.2015
Il caso riguardava l’impugnazione di una sentenza della Corte di Appello di Firenze, che aveva rigettato il reclamo proposto da una società che si era opposta, nella fase precedente del giudizio, al provvedimento con cui il Giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di dichiarazione di fallimento di altra società di cui la prima era creditrice.
A motivo della dichiarazione di inammissibilità, la Cassazione ricorda che, in materia, le modalità di notifica della pronuncia impugnata, sono stabilite dall’art. 137 c.p.c. ex art. 17 l.f., cui rinvia l’art. 18 comma 4: quindi, quando risulta che il legale della parte reclamante, come nella specie, abbia indicato nell’atto introduttivo il proprio indirizzo PEC, ivi la Cancelleria dovrà notificare il provvedimento, con la conseguenza che il termine di 30 giorni per proporre ricorso in Cassazione decorre dall’adempimento di tale formalità (art. 18 commi 13 e 14).
Solo in difetto di detta indicazione la Cancelleria potrebbe utilizzare lo strumento della notifica cartacea a mente del citato art. 137 c.p.c..
Nella specie, il ricorso in Cassazione era stato notificato oltre i 30 giorni dall’avvenuta notifica via PEC a cura della Cancelleria del Giudice di Appello, con la conseguenza che la Suprema Corte ha avuto, per così dire, gioco facile, per dichiarare la inammissibilità del ricorso.
È appena il caso di segnalare, al riguardo, che la Cassazione ha avuto modo di intervenire altre volte sul tema della notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria, fornendo una interpretazione utile per l’operatore del diritto, soprattutto per l’avvocato, specie quando questi sia chiamato a verificare, come nella questione in commento, la ammissibilità di un mezzo di impugnazione avverso un provvedimento sfavorevole al proprio cliente, legata alla decorrenza dei termini per la relativa proposizione.
Tema di fondamentale importanza date le conseguenze (es. giudicato), che ne scaturiscono in ragione di una non corretta lettura del dettato normativo.
Così, ad esempio (per rimanere nel tema trattato), la Suprema Corte, a fronte dei dubbi interpretativi che le modifiche apportate all’art. 133 c.p.c. dalle recenti leggi sul c.d. processo telematico potrebbero provocare (favoriti anche dalla nota Circolare del Ministero Giustizia 27/06/2014, secondo cui “l’invio del biglietto telematico di Cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, fa decorrere i termini di impugnazione“), ha opportunamente precisato, con ordinanza della Sesta Sezione Civile, n. 23526 del 05.11.2014, quanto segue. “La novella dell’art. 133 c.p.c. comma 2 di cui al D.L. 24/06/2014 n. 90, art. 45, comma 1 lett. b, conv. con modificazioni in L. 11/08/2014 n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della Cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato, non è idonea a far decorrere i termini di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo in caso di atto di impulso di controparte. La novella stessa non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre ricorso in Cassazione avverso il provvedimento di primo grado, dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara la inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c.) che ancorino la decorrenza del termine breve della impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della Cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno“.
In buona sostanza, per rimanere nell’ambito della comunicazione, da parte della Cancelleria, della sentenza in forma integrale ed all’indirizzo PEC dei legali delle parti, è indubbio che essa non faccia decorrere il termine breve dell’impugnazione, a differenza della ipotesi in cui avvenga ad impulso di parte.
Il nuovo processo telematico pone anche altre questioni, ad esempio sulla notifica di atti ex lege in Cancelleria solo se manca l’indirizzo di posta elettronica che sarebbe dispersivo qui esaminare, dovendo limitare l’analisi al commento di una decisione che appare in linea con il dettato normativo talvolta di difficile cognizione e lettura per il continuo susseguirsi di leggi, le quali si sovrappongono l’una all’altra (il processo telematico ne è l’esempio), rendendo arduo il compito dell’avvocato, il quale deve essere accorto ed usare, nello specifico settore, la massima diligenza e perizia, per evitare di incorrere in preclusioni e decadenze, come avvenuto nel caso qui esaminato, potenzialmente in grado di nuocere al proprio cliente.
Testo del provvedimento
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