Il cd. termine breve per proporre il reclamo avverso la sentenza di fallimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 l.fall., decorre anche per il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, soltanto a partire dalla notifica nei suoi confronti della sentenza integrale; ferma restando, in mancanza di notifica a cura della cancelleria o del creditore istante, l’applicazione del termine lungo ex art. 327, comma 1, c.p.c.
Nel caso di dichiarazione di fallimento di una società di persone e del socio illimitatamente responsabile, anche in virtù di un ragionevole bilanciamento tra esigenze di tutela del diritto di difesa e quelle di concentrazione e celerità dello svolgimento delle procedure concorsuali, deve ritenersi che, nel caso in cui il socio dichiarato fallito abbia anche la veste di legale rappresentante della società, la notifica della sentenza ricevuta in questa veste assicuri la piena conoscenza della decisione anche con riguardo alla dichiarazione del suo fallimento personale, con la conseguenza che da detta notifica decorre il termine breve per proporre reclamo anche nella qualità di socio illimitatamente responsabile.
La rimessione in termini, oggi disciplinata dall’art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell’infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacché attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell’art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilità promossa contro quest’ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d’appello, di tale dichiarazione.
Questi i principi espressi dalla Cassazione Civile, sezione prima, Pres. Est. Dott. Aniello Nappi, con la sentenza n. 23430 del 17.11.2016
Nel caso di specie una Società S.a.s ed il socio accomandatario della stessa, impugnavano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il loro reclamo avverso la pronuncia del Tribunale di Roma dichiarativa del loro fallimento, affidando il ricorso a quattro motivi
La Corte di merito aveva ritenuto che il reclamo fosse inammissibile perché proposto dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza presso il difensore della società, restando irrilevante l’omessa notifica del provvedimento al socio illimitatamente responsabile, pure dichiarato fallito, né sussistendo i presupposti per una rimessione in termini dei reclamanti.
In particolare i ricorrenti con il primo motivo denunciavano la violazione degli artt. 17, 18 e 147 l.fall., per avere la corte d’appello errato nel ritenere che il “debitore” – cui la sentenza di fallimento va notificata a cura della cancelleria – fosse soltanto la società dichiarata fallita e non anche i soci illimitatamente responsabili anch’essi soggetti al fallimento.
Con il secondo motivo lamentavano ancora la violazione degli artt. 17 e 147 l.fall., ritenendo che il cd. termine breve per l’impugnazione della sentenza di fallimento dovesse decorrere dalla notifica a ciascuno dei soggetti dichiarati falliti.
Con il terzo motivo eccepivano la violazione dell’art. 153 c.p.c., avendo respinto la corte d’appello l’istanza di rimessione in termini, nonostante la condotta gravemente omissiva mantenuta dal loro difensore dopo la dichiarazione di fallimento.
Infine, con il quarto motivo assumevano la violazione dell’art. 1 1.fall., poiché dalla documentazione in atti emergeva l’insussistenza delle soglie di fallibilità previste dalla detta norma.
I giudici di legittimità hanno preliminarmente precisato che il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di fallimento, da effettuarsi ai sensi dell’art. 17, comma primo, l.fall. nel domicilio eletto presso il difensore della fase prefallimentare, rende inammissibile il reclamo tardivamente proposto, a prescindere dalla circostanza che la sentenza medesima sia stata o meno notificata (ovvero anche solo comunicata) alle altre parti del processo, non trattandosi di prescrizioni imposte a pena di nullità del provvedimento.
Quanto al ricorso del socio accomandatario, il Collegio ha ritenuto che il cd. termine breve per proporre il reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 l.fall., decorra anche per il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, soltanto a partire dalla notifica nei suoi confronti della sentenza integrale; tuttavia, nel caso di dichiarazione di fallimento di una società di persone e del socio illimitatamente responsabile, deve ritenersi che, nel caso in cui il socio dichiarato fallito abbia anche la veste di legale rappresentante della società, la notifica della sentenza ricevuta in questa veste assicuri la piena conoscenza della decisione anche con riguardo alla dichiarazione del suo fallimento personale, con la conseguenza che da detta notifica decorre il termine breve per proporre reclamo anche nella qualità di socio illimitatamente responsabile.
Ciò posto, era indubbio che il ricorrente avesse avuto legale e completa conoscenza della sentenza che dichiarava il suo fallimento quale socio illimitatamente responsabile della società S.a.s., già al momento della notifica dell’atto presso il domicilio eletto da quest’ultima, in quanto amministratore della società, risultando inammissibile, per tardività, il reclamo da lui proposto.
La Corte ha quindi precisato che il cd. termine breve per proporre il reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 l.fall., decorra anche per il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, non amministratore soltanto a partire dalla notifica nei suoi confronti della sentenza integrale.
Riguardo la rimessione in termini, la Suprema Corte ha rilevato che questa non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell’infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacché questa attiene esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell’art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilità promossa contro quest’ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d’appello, di tale dichiarazione.
Correttamente, dunque, la Corte d’Appello aveva escluso che il denunciato errore del difensore dei falliti, potesse giustificare una rimessione in termini degli allora reclamanti.
Sulla base dei suesposti rilievi e rilevata l’inammissibilità dell’ulteriore motivo di ricorso proposto, la Corte ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi:
RICORRE UNA SITUAZIONE ASSIMILABILE A QUELLA PREVISTA DALL’ART. 477 C.P.C
Sentenza | Cassazione civile, sez quinta, Pres. Piccinini – Rel. Cirillo | 21.11.2014 | n.24795
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno