Segnalata dall’Avv. Urbano Fabio Cardarelli del Foro di Napoli con nota di accompagnamento
Il reclamo presentato dalla SOCIETA’ DEBITRICE in liquidazione, società cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, essendo la società ormai inesistente nel mondo giuridico.
L’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese costituisce un evento estintivo dell’impresa collettiva, per effetto del quale si determina un fenomeno di tipo successorio dei rapporti giuridici, già facenti capo alla società estinta, e la cessazione dei suoi organi rappresentativi, essendosene irreversibilmente risolto il legame.
Ai sensi dell’art. 18 1.f., infatti, il reclamo è proponibile nel termine di 30 giorni decorrenti, per tutti gli altri interessati che non siano lo stesso debitore, dalla data di iscrizione della dichiarazione di fallimento nel registro delle imprese.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Napoli, Pres Paolo Celentano Rel. Giovanni Galasso, con sentenza n. 128, del 18 giugno 2018.
IL CASO
Nella fattispecie processuale in esame una società fallita, con iscrizione della dichiarazione di fallimento avvenuta in data 26/7/2017, dopo che era stata cancellata dal registro delle imprese il 2/12/2016, con ricorso depositato il 04/10/2017 proponeva reclamo, ex art. 18 L.F., avverso la sentenza che ne dichiarava il fallimento su richiesta di una banca.
La reclamante chiedeva la revoca del provvedimento dichiarativo di fallimento, rappresentando che per un disguido informativo non aveva partecipato alla camera di consiglio relativamente al procedimento prefallimentare, evidenziando che non possedeva i requisiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento e che non sussisteva lo stato di insolvenza.
La Corte Territoriale ha dichiarato il reclamo inammissibile sul presupposto che il legale rappresentante di una società cancellata non ha più alcuna legittimazione ad agire essendo la società ormai inesistente nel mondo giuridico.
Nel contempo rilevava che il ricorso sarebbe stato ammissibile ove fosse stato presentato da terzi interessati che non siano lo stesso debitore ai sensi dell’art. 18 1.f. nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di iscrizione della dichiarazione di fallimento nel registro delle imprese e che nel caso di specie l’impugnazione era tardiva in quanto depositata in data 4/10/2017, mentre l’iscrizione della sentenza di fallimento era avvenuta il 26/7/2017.
Per le ragioni sopraesposte, la Corte respingeva il reclamo con la compensazione delle spese di lite.
IL COMMENTO
E’ d’obbligo richiamare la decisione della Cassazione civile, sez. prima, Pres. Bernabai – Rel. Cristiano del 18.01.2017 n.1156 , non menzionata nel provvedimento oggetto di commento (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fallimento-valida-la-notifica-del-ricorso-presso-lindirizzo-pec-della-societa-cancellata), la quale aveva affermato i seguenti principi:
Anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato ai sensi della L.F. art. 15, comma 3, (nel testo novellato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro.
La possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese implica infatti, necessariamente, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento, quanto le eventuali successive fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della stessa: si tratta di una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto.
La Suprema Corte con tale decisione richiamava, preliminarmente, la disposizione contenuta nella L.F., art. 15, comma 3, secondo cui il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti), sottolineando che solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via pec non risulti possibile o non riporti esito positivo, la notifica andrà eseguita dall’U.G. che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.
Gli ermellini osservavano che l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova la sua ragion d’essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica.
In altri termini, ad avviso della Corte, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento, che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di pubblicità di legge, il legislatore del 2012 ha inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità, allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.
La possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese implica, infatti, secondo il Giudicante, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento, quanto le eventuali successive fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della stessa; dunque, se la società cancellata non perde la propria capacità processuale, appare del tutto conseguente ritenere che, nel medesimo ambito, operi nei suoi confronti anche la disciplina speciale introdotta in tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento.
La Corte, in conclusione, specificato che, anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi della L.F., art. 15, comma 3, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro, rigettava il ricorso condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
SOCIETA’ DI PERSONE: LA CANCELLAZIONE EX ABRUPTO DAL R.I. INTEGRA LA RINUNZIA TACITA AD OGNI AZIONE
I SOCI NON HANNO ALCUNA LEGITTIMAZIONE PER CREDITI litigiosi
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Dogliotti – Rel. Di Marzio | 15.11.2016 | n.23269
SOCIETA’ DI PERSONE: LA CANCELLAZIONE EX ABRUPTO DAL R.I. INTEGRA LA RINUNZIA TACITA AD OGNI AZIONE
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Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Dogliotti – Rel. Di Marzio | 15.11.2016 | n.23269
SOCIETA’ DI PERSONE: LA CANCELLAZIONE DAL R.I. COMPORTA AUTOMATICA RINUNCIA AD OGNI AZIONE
GLI EX SOCI NON SONO LEGITTIMATI ATTIVI NEI GIUDIZI CONTRO BANCA PER RECUPERO CREDITI INCERTI
Sentenza | Tribunale di Genova, Dott.ssa Emanuela Giordano | 09.06.2016 | n.2051
SOCIETÀ: LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE FA VENIR MENO LA LEGITIMATIO AD CAUSAM
IL GIUDIZIO SUCCESSIVAMENTE ISCRITTO A RUOLO È IPSO IURE INTERROTTO
Sentenza | Tribunale di Roma, dott.ssa Caterina Bordo | 20.01.2015 |
LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ PRIVA LA STESSA DELLA CAPACITA’ DI AGIRE
PER I DEBITI DELLA S.A.S. CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE IN CORSO DI CAUSA GLI ACCOMANDANTI RISPONDONO NEI LIMITI DELLA QUOTA DI LIQUIDAZIONE
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 08.08.2013 | n.18923
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