In materia di recupero crediti, non sussiste alcun obbligo a carico degli Istituti bancari o degli intermediari finanziari di affidare attività di ‘service’ a soggetti che risultino necessariamente iscritti all’Albo previsto dall’art. 106 TUB.
Il decreto del Ministero Economia e Finanze n. 53 del 2 aprile 2015 (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli artt. 106, c.3, 112, c.3, e 114 del d.lgs. Dt_20 , n.385, nonché dell’art. 7-ter, c. 1-bis, della l. Data_21 n.130”), in particolare all’art. 2 c.2 lett. b) prevede infatti che l’acquisto a titolo definitivo di crediti da parte delle imprese di recupero crediti al ricorrere di determinate condizioni non costituisce attività di concessione di finanziamenti.
In detto caso non trattasi di “attività finanziaria”, né dunque di attività riservata, pertanto non necessita l’iscrizione all’Albo ex art. 106 TUB.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Firenze, Giudice Michela Biggi, con la sentenza n. 326 del 31 gennaio 2024.
Nel caso di specie, i debitori avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 207.828,23 oltre accessori per un’esposizione di natura bancaria, contestando la non debenza delle somme intimate.
In seguito alla costituzione del creditore, che chiedeva il rigetto dell’opposizione, interveniva nel giudizio, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la società di recupero crediti ai quali questi erano stati ceduti, in qualità di successore a titolo particolare nei diritti di credito azionati con il decreto ingiuntivo opposto, proseguendo le domande proposte in giudizio dal proprio dante causa.
Le opponenti lamentavano la carenza di legittimazione processuale della società intervenuta, in quanto non iscritta nell’elenco ex art. 106 TUB.
Il Giudice riteneva tale censura infondata, affermando che qualora l’acquisto di crediti da parte di una società finanziaria avvenga non nell’esercizio di un’attività finanziaria ma a titolo definitivo, l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB non è richiesto.
Infatti, da un lato il decreto del Ministero Economia e Finanze n. 53 del 2 aprile 2015 (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli artt. 106, c.3, 112, c.3, e 114 del d.lgs. Dt_20 , n.385, nonché dell’art. 7-ter, c. 1-bis, della l. Data_21 n.130”), in particolare all’art. 2 c.2 lett. b) prevede che l’acquisto a titolo definitivo di crediti da parte delle imprese di recupero crediti al ricorrere di determinate condizioni non costituisce attività di concessione di finanziamenti; dall’altro, l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è difatti disciplinata dal titolo V TUB (“Soggetti operanti nel settore finanziario”) il cui art. 106 c.1 (“Albo degli intermediari finanziari”) prevede che “L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia ”. In tale previsione non è in alcun modo compreso il recupero crediti, che difatti non costituisce attività finanziaria.
Nonostante questo rilievo, il Giudice riteneva fondate le richieste delle opponenti nel merito, constatando che gli importi intimati non fossero dovuti.
Per tal motivo, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo con condanna del creditore e della società di recupero crediti alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: IL DEBITORE NON PUÒ ECCEPIRE IL VIZIO DI LEGITTIMAZIONE ALLA RISCOSSIONE DELLO “SPECIAL SERVICER” NON VIGILATO EX ART. 106 TUB
LA NORMA TUTELA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI, RISPETTO AL QUALE L’ESECUTATO È DEL TUTTO ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 10.01.2024 |
RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: IL MASTER SERVICER PUÒ ESTERNALIZZARE LA RISCOSSIONE A SOGGETTI NON VIGILATI EX ART. 106 TUB
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: NON È RICHIESTA L’ISCRIZIONE DELLA SUB SERVICER ALL’ALBO EX ART. 106 TUB
LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
In senso difforme:
RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: L’INTIMAZIONE DEL PRECETTO NON PUÒ ESSERE DELEGATA A SOCIETÀ NON ISCRITTE ALL’ALBO EX ART 106 TUB
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
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