In materia di recupero di crediti cartolarizzati, appare quanto meno dubbio che il debitore sia legittimato ad eccepire il supposto vizio relativo alla legittimazione alla riscossione, poiché la normativa in questione ( art. 2 comma 6 bis l. 130/1999; art. 106 TUB), ed in particolare le prescrizioni relative ai requisiti che devono possedere le società che effettuano operazioni di cartolarizzazione, sono finalizzate alla protezione degli investitori, che acquistano i titoli obbligazionari emessi per effetto della cartolarizzazione (le somme incassate dai debitori ceduti vengono poi destinate, in via esclusiva, ai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti ceduti), venendo quindi in rilievo profili di tutela del mercato finanziario rispetto ai quali il debitore è del tutto estraneo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta, con la ordinanza del 10 gennaio 2023, che rigettava l’istanza di sospensione all’esecuzione ex art. 624 c.p.c. proposta dal debitore esecutato, il quale si doleva della circostanza che i creditori procedenti fossero società non legittimate ad agire per il recupero dei crediti, poiché, in presenza di crediti cartolarizzati ai sensi della legge 130/1999, l’attività di recupero sarebbe riservata alle sole società iscritte all’albo ex art. 106 T.U.B.
Il giudice, dopo aver affermato che, nel caso di specie, gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale indicavano espressamente i soggetti, iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B. incaricati della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti cartolarizzati (cc.dd. master servicers), riteneva che il debitore non potesse far valere la dedotta carenza di legittimazione in capo ai soggetti da questi delegati per le attività di riscossione (cc.dd. special servicers), in quanto:
- in primo luogo, le sub deleghe in questione non hanno carattere di per sé elusivo dell’art. 2 comma 6 legge 130/1999, nella misura in cui il master servicer resta responsabile dell’attività di riscossione nel suo complesso, delegata solo nei suoi aspetti più pratici agli special servicer, su cui dovrà esercitare i compiti di controllo e vigilanza che gli sono propri, anche in quanto delegante;
- in secondo luogo, anche se il vizio di autorizzazione in capo allo special servicer dovesse rilevare a pena di nullità, si tratterebbe di nullità virtuale, che potrebbe essere fatta valere solo dai soggetti a favore dei quali essa è prevista (nel caso di specie gli investitori che acquistano le partecipazioni azionarie emesse a seguito di cartolarizzazione).
In altri termini, la norma che riserva l’attività di riscossione alle Società vigilate ex art. 106 TUB è posta a tutela del mercato degli investitori e non a tutela del debitore esecutato.
Per questi motivi, il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione, con condanna del debitore alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
In senso conforme:
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
In senso difforme:
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
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