In materia di riscossione di crediti cartolarizzati, deve escludersi la possibilità di condizionare la validità del contratto di cessione all’iscrizione della società veicolo all’ elenco previsto dall’art.116 TUB, avente finalità statistica. Con specifico riferimento alle società veicolo, infatti, l’art. 3, comma 3 della L n. 130/1999 stabilisce che le stesse “si costituiscono in forma di società di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d’Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alle società di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono”. Ciò premesso, si osserva che l’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 prevede solo che l’attività di concessione di finanziamenti al pubblico è riservata ad appositi intermediari finanziari iscritti in apposito elenco della BANCA d’ITALIA.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Grosseto, Giudice Valerio Medaglia, con la sentenza n. 396 del 02 maggio 2023 con la quale ha rigettato l’opposizione al precetto proposta dal debitore nei confronti del creditore, cessionario di crediti scaturenti da un contratto di mutuo fondiario in una operazione di cartolarizzazione (Società Veicolo o SPV), nella quale si doleva dell’inesistenza del diritto della convenuta ad agire esecutivamente nei suoi confronti con conseguente nullità del precetto opposto.
L’opponente, nello specifico, lamentava la mancata legittimazione della società convenuta alla riscossione dei crediti per non essere la stessa iscritta nell’elenco previsto dall’art. 106 TUB.
Il giudice dichiarava infondata tale tesi, sostenendo che l’iscrizione delle società veicolo di cartolarizzazione nell’elenco ex art 106 TUB ha una mera finalità statistica, non potendo dunque essere posta a requisito di validità del contratto di cessione dei crediti.
Sulla base di questo ragionamento, il Tribunale di Grosseto rigettava le domande attoree, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
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LA NORMA TUTELA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI, RISPETTO AL QUALE L’ESECUTATO È DEL TUTTO ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 10.01.2024 |
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
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