In materia di recupero di crediti cartolarizzati, l’unico soggetto in capo al quale vige l’obbligo di iscrizione all’Albo ex art. 106 TUB è il “master servicer”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Catanzaro, Giudice Luca Mercuri con la ordinanza del 27.07.2024, che rigettava l’istanza di sospensione della procedura esecutiva proposta dal debitore, il quale aveva lamentato il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della “società procedente” (non specificando se si trattasse della SPV alla quale erano stati ceduti i crediti a seguito di cartolarizzazione, del Master Servicer o dello Special Servicer), in quanto non iscritta nell’albo degli intermediari finanziari previsto dall’art.106 TUB.
A seguito di una sintetica disamina della normativa di riferimento, il Giudice ha affermato che, nel caso di specie, un obbligo di iscrizione all’art. 106 TUB avrebbe potuto prevedersi per il solo master servicer in quanto:
- Dal tenore dell’art 4. del provvedimento Banca d’Italia “ Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, emerge un obbligo di iscrizione delle Società Veicolo non all’Albo 106 TUB ma a un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia e solo a fini statistici.
- Secondo l’art. 2, co. 6 l. 130/1999:” i servizi indicati nel comma 3, lettera c) possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (…)”.
- La Banca d’Italia, con Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 ha chiarito che “per lo svolgimento di attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all’art. l’art. 2, co. 3 lettera c) della l. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. (…) è consentita l’esternalizzazione di specifiche attività operative nell’ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d’interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati (…)”.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
LA LEGITTIMAZIONE ALLA RISCOSSIONE DISCENDE DALL’ART.7 L. 130/1999
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 08.01.2024 | n.10
LA NORMA TUTELA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI, RISPETTO AL QUALE L’ESECUTATO È DEL TUTTO ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 10.01.2024 |
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
In senso difforme:
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
VA ASSEGNATO UN TERMINE PER SANARE IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE CHE È RILEVABILE DI UFFICIO
Decreto | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Emiliano Vassallo | 06.03.2024 |
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