In tema di riscossione di crediti cartolarizzati, la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo (SPV) può essere affidata a dei Servicers, che devono essere iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B. al fine di essere abilitati allo svolgimento delle attività di recupero dei crediti ceduti oltre che servizi di cassa e di pagamento (e prima ancora, deve ritenersi, al fine di poter essere parte di un contratto che preveda l’affidamento di tutte o alcune di quelle attività).
Il Servicer abilitato, sulla base delle indicazioni fornite dall’autorità di vigilanza nell’ambito dei poteri ad essa riconosciuti dalla legge, può a sua volta delegare parte della concreta attività di riscossione dei crediti (compresa deve ritenersi la riscossione coattiva) a un c.d. Sub Servicer, anche non iscritto all’albo ex art. 106 T.U.B., che opera però sotto la sua responsabilità e il suo controllo.
Tutto ciò premesso, appare indubbio che la legittimazione del Sub Servicer ad agire in executivis venga meno solo nel caso in cui il Servicer non fosse una società vigilata e dunque iscritta nell’albo ex art. 106 TUB.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Catanzaro, Giudice Luca Mercuri con la sentenza del 14 febbraio 2024.
Nel caso di specie, a seguito di inadempimento da parte dei debitori opponenti al pagamento delle rate previste da un contratto di mutuo fondiario ipotecario concluso con la banca, la SPV, nel frattempo resasi cessionaria del credito nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione ex lege 130/99, ha avviato una procedura esecutiva, finalizzata al recupero coattivo di quanto prestato, non direttamente ma per mezzo di società mandataria (la Servicer), a sua volta rappresentata nel processo esecutivo da una Sub Servicer., in forza di sub-mandato con rappresentanza.
I debitori hanno pertanto proposto opposizione all’esecuzione, chiedendo la sospensione dell’esecuzione e lamentando la mancanza di legittimazione del Sub Servicer ad agire in executivis, in quanto società non iscritta all’albo ex art. 106 TUB.
Il Giudice ha ritenuto tale motivo infondato, affermando che tale iscrizione non è richiesta al Sub Servicer qualora quest’ultimo agisca su delega di un Servicer che deve essere invece iscritto all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B. al fine di essere abilitato allo svolgimento delle attività di recupero dei crediti ceduti oltre che servizi di cassa e di pagamento.
Eventuali riflessi sulla legittimazione processuale del Sub Servicer- afferma il Tribunale – potranno aversi solo nel caso in cui il Servicer non fosse iscritto al suddetto albo.
Per questi motivi il Giudice rigettava le istanze delle parti opponenti, con condanna delle stesse alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA LEGITTIMAZIONE ALLA RISCOSSIONE DISCENDE DALL’ART.7 L. 130/1999
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 08.01.2024 | n.10
LA NORMA TUTELA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI, RISPETTO AL QUALE L’ESECUTATO È DEL TUTTO ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 10.01.2024 |
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
In senso difforme:
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
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