In tema di recupero di crediti ceduti in blocco ex art. 58 TUB, la richiesta iscrizione all’elenco ex art. 106 TUB non si riferisce ai cd. special servicers, cioè agli operatori incaricati della mera attività di recupero del credito, che non sono soggetti a vigilanza da parte della Banca d’Italia, ma solo al rilascio di licenza ai sensi dell’art. 115 TULPS.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Foggia, Giudice M. Angela Marchesiello, con la sentenza n. 272 del 30 gennaio 2024.
Nel caso di specie, una società cessionaria di crediti cartolarizzati (c.d. Società Veicolo) intimava precetto, per il tramite, non già del c.d. Servicer incaricato nell’operazione, ma del soggetto da questi delegato (c.d. sub servicer), al debitore e ai suoi quattro fideiussori, onde conseguire il pagamento solidale delle somme portate dai crediti scaturenti da contratto di mutuo fondiario a suo tempo concluso tra la banca cedente e il debitore.
Gli intimati proponevano opposizione al precetto, lamentando (soltanto nelle note conclusive) il difetto di legittimazione della sub servicer per asserita mancata iscrizione nell’albo speciale degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB.
Il giudice, dopo aver affermato che la questione era stralciata dal thema probandum per il principio di cui all’art. 115 c.p.c. non essendo mai stata oggetto di contestazione entro i termini di rito, affermava che comunque era priva di pregio, visto che il cit. art. 106 non si riferisce ai cd. special servicers, cioè agli operatori incaricati della mera attività di recupero del credito, che non sono soggetti a vigilanza da parte della Banca d’Italia, ma solo al rilascio di licenza ai sensi dell’art. 115 TULPS.
Sulla base di queste considerazioni e ritenuti infondati gli altri motivi, il Tribunale rigettava l’opposizione, con condanna debitore e fideiussori al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA NORMA TUTELA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI, RISPETTO AL QUALE L’ESECUTATO È DEL TUTTO ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 10.01.2024 |
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
In senso difforme:
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
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