In materia di recupero di crediti cartolarizzati, qualora l’attività di riscossione sia stata affidata dalla società veicolo, cessionaria in blocco di crediti, ad un Servicer iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’art 106 TUB, ben può quest’ultimo “esternalizzare” il servizio di riscossione sotto la propria responsabilità ad un Sub Servicer, non essendo necessario che anche tale soggetto sia iscritto all’albo ex art 106 TUB.
Il Sub Servicer, infatti, è sottoposto alla attività di vigilanza e controllo del Servicer (o Master Servicer) indicata nella Gazzetta Ufficiale. il quale è iscritto nell’elenco ex art. 106 TUB.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Nola, Giudice Miriam Valenti con la ordinanza del 07 marzo 2024.
Nel caso di specie accadeva che, a seguito di cessione in blocco di alcuni crediti ad una società veicolo, quest’ultima incaricava una società mandataria (Servicer) alla gestione e recupero dei crediti.
Il Servicer, a sua volta, delegava una terza società, in qualità di Special Servicer, allo svolgimento di alcune attività di recupero giudiziale e stragiudiziale ed escussione delle garanzie.
Lo Special Servicer promuoveva allora una procedura esecutiva nei confronti del debitore volta al recupero dei crediti cartolarizzati.
Il debitore si opponeva, chiedendo al Tribunale il rilievo d’ufficio della carenza di legittimazione della società procedente per la sua mancata iscrizione nel registro degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.
Il Giudice, rilevato che, in materia di recupero di crediti cartolarizzati, appare quanto meno dubbio che il debitore sia legittimato ad eccepire il vizio relativo alla legittimazione alla riscossione, poiché la normativa in questione ( art. 2 comma 6 bis l. 130/1999; art. 106 TUB), ed in particolare le prescrizioni relative ai requisiti che devono possedere le società che effettuano operazioni di cartolarizzazione, sono finalizzate alla protezione degli investitori, che acquistano i titoli obbligazionari emessi per effetto della cartolarizzazione (le somme incassate dai debitori ceduti vengono poi destinate, in via esclusiva, ai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti ceduti), venendo quindi in rilievo profili di tutela del mercato finanziario rispetto ai quali il debitore è del tutto estraneo, riteneva la censura del debitore infondata.
Infatti, l’iscrizione all’elenco ex 106 TUB è richiesta per il Servicer, non per il Sub Servicer, il quale deve sottostare alle attività di controllo e vigilanza del Servicer puntualmente indicate in Gazzetta Ufficiale.
Sulla base di questi motivi, il Tribunale rigettava l’istanza di adozione di provvedimenti d’ufficio promossa dal debitore.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: NON È RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 106 TUB DEL SUB SERVICER
L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE È DELEGABILE A TERZI SOGGETTI
Sentenza | Tribunale di Catanzaro, Giudice Luca Mercuri | 14.02.2024 |
LA LEGITTIMAZIONE ALLA RISCOSSIONE DISCENDE DALL’ART.7 L. 130/1999
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 08.01.2024 | n.10
LA NORMA TUTELA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI, RISPETTO AL QUALE L’ESECUTATO È DEL TUTTO ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 10.01.2024 |
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
In senso difforme:
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
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