ISSN 2385-1376
Testo massima
In ordine alla questione se la mancata registrazione della sentenza soggetta a impugnazione incida o meno sulla idoneità della notificazione della stessa sentenza non registrata ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione di cui al combinato disposto degli articoli 325 e 326, primo comma, c.p.c. deve ribadirsi che:
a) con la recente sentenza n. 14393 del 2102 – che costituisce precedente specifico in riferimento alla questione posta dal ricorso in esame -, è stato enunciato il principio di diritto, conforme alla menzionata giurisprudenza costituzionale, per cui, ai sensi dell’art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la mancata registrazione della sentenza notificata non impedisce il decorso del termine breve per impugnare nei confronti del destinatario, in quanto l’interpretazione contraria, subordinando la decorrenza del termine alle disponibilità economiche della parte vittoriosa, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in situazioni identiche, e si porrebbe in contrasto anche con l’art. 6, prf. 1, della CEDU e con l’art. 111, primo comma, Cost., volti ad assicurare la ragionevole durata del processo;
b) tale specifico principio di diritto è, in realtà, conforme anche al diritto vivente formatosi in altri ambiti processuali: infatti, le Sezioni Unite hanno più volte affermato che, in base alla disciplina contenuta nell’art. 8 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. art. 1), e nell’art. 2 della tabella parimenti allegata tale decreto (cfr. art. 7), non sussiste più l’obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio, con la conseguenza che, alla luce di siffatta esegesi della predetta normativa in senso correttivo ed evolutivo rispetto a quella in precedenza adottata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ma pur sempre compatibile con il relativo dato letterale, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, la successiva notificazione della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 202 del R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, esclusivamente a fini fiscali (sentenze nn. 7607 del 2010, 15144 e 24413 del 2011).
Questo il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 13 febbraio 2015, n. 2950, in ossequio a quanto già sostenuto da copiosa giurisprudenza di legittimità, nonché dalla Corte Costituzionale.
I. Il procedimento in esame ha riguardato l’opposizione allo stato passivo del fallimento di una s.r.l. promossa, ai sensi dell’art. 98 L. Fallimentare, dal professionista che vedeva escluso dal giudice delegato il proprio credito, derivante da prestazioni professionali svolte in favore dell’ente.
La sentenza di rigetto dell’opposizione veniva debitamente notificata dalla parte vittoriosa al professionista, il quale la impugnava innanzi alla Corte di Appello di Roma e vedeva eccepirsi dal Fallimento la tardività del gravame per superamento del termine quindicinale previsto dall’art. 99, comma 5, L. Fallimentare.
A sua difesa, l’appellante denunciava la nullità della notifica, essendo essa intervenuta in assenza di preventiva registrazione della sentenza di primo grado, in spregio a quanto previsto dall’art. 66 del D.P.R. n. 131/2006, nonché dagli artt. 160 e 156, comma 2, c.p.c.
La sentenza di inammissibilità del ricorso, pronunciata dall’adito Collegio, veniva impugnata in Cassazione – deducendo come unico motivo di doglianza la “violazione e falsa applicazione degli artt. 66 DPR 26.4.1986, n. 131, 743 c.p.c., 58 c.p.c., 2714 c.c., 156 c.p.c. anche con riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale n. 522/2002 e n. 420/2007” la quale rigettava il ricorso sulla base della massima evidenziata.
II. Il procedimento logico-giuridico seguito dalla Corte di Cassazione è stato articolato sulla scorta dei numerosi precedenti giurisprudenziali, cui il Collegio ha voluto dare continuità, in materia di decorrenza del termine di impugnazione previsto dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. in caso di mancata, preventiva registrazione della sentenza oggetto del gravame, nonché ovviamente del quadro normativo di riferimento.
Quanto al contesto giurisprudenziale, la Corte ha fatto innanzitutto riferimento ad una risalente pronuncia costituzionale del 1966, con la quale fu dichiarata l’illegittimità dell’art. 117 R.D. n. 3269/1923 – nella parte in cui vietava ai funzionari delle cancellerie, prima della registrazione, di rilasciare copia di sentenze il cui deposito fosse condizione essenziale ex art. 348 c.p.c. in quanto ostativo al valido esperimento della tutela giurisdizionale, nonché dell’esercizio del diritto di difesa, rendendosi necessaria la presenza della copia della sentenza impugnata nel fascicolo dell’appellante ai fini della procedibilità del gravame.
Nella stessa direzione va collocata la seconda pronuncia costituzionale richiamata, con la quale si dichiarava l’illegittimità dell’art. 66 D.P.R. n. 131/1986 che, vietando ai cancellieri il rilascio di originali o copie di atti prima della loro registrazione, non escludeva tale limitazione per quegli atti il cui deposito fosse necessario alla prosecuzione del giudizio e non recepiva il principio, contenuto nell’art. 7 della L. 825/1971, per il quale va eliminato “ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”.
Sulla scorta dei due precedenti giurisprudenziali, da ultimo la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 14393/2012, ha sottolineato che la mancata registrazione della sentenza impugnata non funge da ostacolo alla decorrenza del termine breve di impugnazione, in quanto l’interpretazione contraria subordinerebbe il diritto di difesa alle disponibilità economiche di una delle parti e violerebbe l’art. 6 della CEDU, nonché l’art. 111 Cost. sulla ragionevole durata del processo.
III. La sentenza in commento si pone come ulteriore passo nel lungo percorso tracciato dalla giurisprudenza in tema di registrazione di provvedimenti giudiziari.
Il fulcro delle suesposte tesi è rinvenibile nella peculiare esigenza assolta dalla registrazione della sentenza e, dunque, dal pagamento dell’imposta di registro.
Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, è necessario distinguere quelli che sono oneri collegati alla pretesa dedotta in giudizio e che concorrono ad infondere nel titolare un maggior senso di responsabilità, da quelli che perseguono scopi estranei al processo come, appunto, il pagamento dell’imposta di registro che ha una funzione meramente fiscale.
Con ciò non si vuole sottrarre alla riscossione dell’imposta la sua importanza, ma si vuole semplicemente evitare che un procedimento giudiziario possa essere ostacolato nel suo iter a causa di una carenza fiscale, cui è possibile trovare rimedio onerando il cancelliere di informare l’ufficio finanziario così da porlo in grado di procedere al recupero.
Testo del provvedimento
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