ISSN 2385-1376
Testo massima
La domanda giudiziale volta all’accertamento della simulazione assoluta di un atto di trasferimento di quote di una s.r.l. può essere iscritta nel R.I. in omaggio al principio di completezza della pubblicità commerciale. L’iscrizione della domanda, infatti, pur senza generare “efficacia prenotativa” a favore del richiedente attore, rende pubblica un’informazione rilevante ai fini della esclusione della buona fede del terzo che acquista la partecipazione a dispetto della conoscibilità delle contestazioni giudiziali relative alla titolarità della quota.
Se non accompagnata da domanda restitutoria, non è iscrivibile, al contrario, la domanda giudiziale preordinata alla revocatoria dello stesso atto di trasferimento ex art. 2901 e art. 66 l.f., trattandosi, in questo caso, di iniziativa processuale inadatta ad incidere sulla validità della cessione.
Questo il principio affermato dal Giudice del Registro delle Imprese di Napoli, Dott. Enrico Quaranta, con decreto del 23.4.2015. La recente pronuncia va ad aggiungersi ai precedenti della giurisprudenza in tema di iscrivibilità delle domande giudiziali nel Registro delle Imprese. Il creditore interessato, a fronte di un’operazione distrattiva posta in essere dal debitore ed avente ad oggetto quote di una società a responsabilità limitata, può dunque iscrivere nel registro delle imprese le domande giudiziali preordinate alla pronuncia di decisioni attinenti la titolarità o il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale di una s.r.l.. Con la pubblicità della domanda giudiziale, il soggetto interessato alla caducazione dell’atto di trasferimento, una volta ottenuta la pronuncia a lui favorevole, è messo al riparo da eventuali e successivi atti di cessione della stessa quota sociale.
Nel caso di specie, il Giudice veniva adito con ricorso ex art. 2189, comma 3, c.c., dalla curatela di un fallimento di una s.r.l. per riformare un precedente rifiuto di iscrizione del Conservatore del R.I. di Napoli avente ad oggetto domande giudiziali relative ad alcuni procedimenti instaurati dalla stessa curatela ricorrente (simulazione assoluta di un atto di cessione di una quota s.r.l. di titolarità della società fallita e, in subordine, azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e art. 66 l.f.).
Anche per il Giudice partenopeo, in effetti, nonostante il principio di tipicità degli atti da iscrivere nel Registro delle Imprese (desumibile dal combinato disposto dell’art. 7, comma 2, lett. B, D.P.R. n. 581/1995 e dell’art. 2188 c.c.), andrebbe comunque estensivamente interpretata la norma di cui all’art. 2470, comma 3, c.c. (riferita ai soli “trasferimenti” di quote di una s.r.l.), “non essendo immaginabile che il Legislatore possa aver negato pubblicità erga omnes ad eventi che comunque investono atti e/o fatti per i quali è prevista l’iscrizione obbligatoria, posto che una simile scelta finirebbe per inficiare gravemente la qualità stessa dell’iscrizione tipica“.
Secondo il provvedimento de quo, dunque, al principio di tipicità andrebbe necessariamente accostato il principio di completezza dell’informazione commerciale, dovendosi ritenere iscrivibili non solo gli atti di trasferimento tout court ma, più diffusamente, anche quelli destinati ad incidere comunque sulla titolarità delle quote.
Tuttavia, come anticipato, la ricostruzione operata con il decreto in commento, seppur in linea con la giurisprudenza del registro maggioritaria (Ex multis Trib. Milano 28.3.2000; Trib. Milano, 04.04.2001; Trib. Perugia 25.2.2002; Trib. Ferrara, 09.05.2005; Trib. Milano, 28 giugno 2011; Trib. Pavia 16 luglio 2012), ha condotto a soluzioni applicative alternative.
a) Innanzitutto in tema di risvolti funzionali della iscrivibilità delle domande giudiziali.
A questo adempimento pubblicitario, infatti, secondo il Giudice napoletano, non andrebbe riconosciuta “efficacia prenotativa” a causa della inesistenza, nel sistema della pubblicità commerciale, di una norma dello stesso tenore dell’art. 2652 c.c. dettato in tema di trascrizione immobiliare delle domande giudiziali (Contra Trib. Milano, Sez. impresa, decreto 4 luglio 2014, in “Le società”, n. 5, 2015, p. 571 e ss. con commento di Enrico Civerra).
Al contrario, per rendere funzionale l’iscrivibilità della domanda giudiziale con le esigenze di garanzia dei traffici e di certezza della circolazione del relativo bene, andrebbe posto al centro della ricostruzione l’art. 2470, comma 3, c.c., che, nel dettare il criterio della risoluzione di contrasti tra più acquirenti della stessa quota, riconosce rilevanza all’atteggiamento soggettivo di colui che richiede l’iscrizione del trasferimento (Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore). Di conseguenza, una volta richiesta ed ottenuta l’iscrizione della domanda giudiziale nel R.I., l’informazione così recepita nel pubblico registro diverrebbe astrattamente idonea a minare la buona fede del terzo acquirente, resosi tale ad onta della conoscibilità delle contestazioni di natura giudiziale esistenti in merito alla titolarità della partecipazione societaria.
In altre parole, pur non generando direttamente l’opponibilità ai terzi della sentenza emessa nel giudizio riguardante la titolarità della quota, l’iscrizione della domanda giudiziale sarebbe comunque idonea a pregiudicare le sorti dell’acquisto del terzo. Quest’ultimo, infatti, nella misura in cui si disinteressa delle notizie pubbliche relative all’incertezza della titolarità della quota (domande giudiziali iscritte nel R.I.), non agisce in buona fede e perde la condizione soggettiva richiesta dall’art. 2470, comma 3, c.c., per far salvi i suoi acquisti (anche a non domino).
b) In secondo luogo, in tema di natura delle domande giudiziali iscrivibili.
Nel provvedimento in commento viene giustificata la non iscrivibilità nel Registro della domanda giudiziale volta alla revoca ex art. 2901 c.c. e art. 66 l.f. di un atto di cessione di quote di una s.r.l., con la inidoneità di questa specifica iniziativa giudiziale ad inficiare la validità del trasferimento. L’actio pauliana, infatti, è volta alla declaratoria di inefficacia dei negozi di cessione oggetto della domanda e non inerisce a questioni di titolarità del bene trasferito (si segnala, tuttavia, una recentissima posizione del g.d.r. del Tribunale di Milano che sul punto offre una soluzione contraria a quella descritta; cfr. Trib. Milano, decreto 23.12.2014, in “Le società”, n. 10, 2015, p. 1114 e ss. con commento di M.C. Cardarelli).
Ad ogni modo, per il Giudice partenopeo, l’iscrivibilità di una domanda volta alla declaratoria di inefficacia di un trasferimento di quota di società a responsabilità limitata ritorna possibile quando alla domanda principale si accompagni quella connessa di natura restitutoria. In questo caso, pertanto, servirà invocare nell’atto di citazione, quale effetto dell’accoglimento dell’actio pauliana, anche la condanna alla restituzione del bene.
Testo del provvedimento
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