In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata, sia perchè l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. In particolare, l’omessa rilevazione dell’incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice nel procedimento cautelare ante causam non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all’ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d’ufficio dell’incompetenza, stabilito dall’art. 38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena. Ne consegue che il giudizio di merito instaurato all’esito della fase cautelare ante causam, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorchè diverso da quello della cautela. Anzi, questa rappresenta la corretta via processuale per dedurre, in un giudizio a cognizione piena, la questione della competenza territoriale.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. Frasca – Rel. D’Arrigo, con l’ordinanza n. 12403 del 24 giugno 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
COMPETENZA: NON RIGUARDA LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA SEZIONI SPECIALIZZATE E SEZIONI ORDINARIE DEL MEDESIMO TRIBUNALE
È SOLO UNA DISTRIBUZIONE DI AFFARI GIURISDIZIONALI ALL’INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Tirelli, Rel. Di Marzio | 28.02.2018 | n.4706
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