Sia nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore; difatti, l’art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell’effettiva esistenza del danno derivante dall’inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale.
Il principio, in virtù del quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, è stato affermato (cfr. Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533) in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, e non già in tema del danno che all’inadempimento medesimo sia conseguito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pistoia, Giudice Nicola Latour, con la sentenza n. 690 del 17.09.2018.
Un correntista, in proprio e quale legale rappresentante di due società di capitali, ha convenuto in giudizio una banca deducendo di aver ricevuto un danno per effetto del recesso da lui inviato all’istituto il 22.11.2013 per uno solo dei rapporti di conto corrente sul quale erano appoggiate e gestite tutte le posizioni Remote Banking/Home Banking.
In particolare, l’attore sottolineava di aver richiesto che il recesso producesse i suoi effetti a far data dal 31.12.2013 e che il credito residuo venisse trasferito sul conto corrente intestato all’altra società di cui era rappresentante legale.
Tuttavia, in data 24.12.2013, nel mentre effettuava alcuni bonifici bancari online, appariva sullo schermo del PC aziendale una nota con cui venivano comunicati il blocco dell’utenza per avere esaurito i tentativi per l’accesso al servizio e la necessità di contattare la Banca per ottenere una nuova password.
Recatosi presso l’istituto, il 27.12.2013, gli veniva negata la consegna di una nuova password in quanto, entro il 31.12.2013, il conto corrente sarebbe stato chiuso.
Per effetto di tale ricostruzione, il correntista riteneva di aver subito notevoli ritardi e danni alle società attrici, in quanto, per i disservizi subiti, aveva dovuto ribassare i prezzi di vendita dei prodotti farmaceutici al fine di potere allocare gli stessi nonostante il ritardo rispetto ai tempi concordati con i clienti.
Costituitasi in giudizio, la Banca contestava integralmente la domanda attorea chiedendone il rigetto in quanto totalmente infondata ed in particolare, evidenziava che:
– al momento della comunicazione del recesso dal contratto di conto corrente da parte della società non furono restituiti la tessera bancomat né gli assegni bancari;
– il conto, quindi, non veniva estinto in quanto si era in attesa della restituzione degli assegni non riconsegnati o di ricevere dichiarazione di smarrimento o distruzione;
– inoltre, sul conto erano appoggiati svariati pagamenti RID di cui non era stata richiesta la revoca e che l’istituto bancario continuava regolarmente a pagare e venivano, altresì, contabilizzati movimenti relativi alla carta di credito appoggiata al conto del 30.12.2013 e del 30.1.2014;
– pertanto, alcuna responsabilità era attribuibile alla Banca, né alcun danno poteva ricollegarsi alla mancata chiusura del conto;
– rispetto, poi, alla dedotta disfunzione dell’home banking, si rilevava come l’utenza era stata bloccata perché era stato effettuato il numero massimo di tentativi di inserimento della password sbagliata e la consegna di nuova password, per questioni tecniche, non era possibile in automatico ma necessitava di alcuni giorni.
Il Giudice adito, investito del thema decidendum, ha fatto proprio il principio già abbondantemente espresso in giurisprudenza, secondo cui, sia nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato nonché la sua riconducibilità al fatto del debitore.
In particolare, il Tribunale ha specificato che il principio, in virtù del quale il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto allegare l’inadempimento della controparte, vale solo in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione e non già in tema del danno che all’inadempimento medesimo sia conseguito.
Nel caso di specie, dunque, sarebbe spettato agli attori provare la sussistenza del danno nonché la sua riconducibilità al fatto del creditore.
In particolare il Giudice ha rappresentato che, nel caso di specie, l’attore non ha indicato in forma analitica il danno subito, essendosi limitato a lamentare esclusivamente “notevoli ritardi e danni irreparabili nelle modalità innovative di lavorare delle società attrici” senza alcuna ulteriore indicazione.
Inoltre, il correntista non ha apportato alcun mezzo istruttorio teso a provare l’asserito danno anche all’immagine lamentato dalle società attrici.
Per i motivi esposti, le domande attoree sono state rigettate, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
HOME BANKING: L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO NON RISPONDE IN SOLIDO DELL’ILLECITO DEL PROMOTORE
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA CASI DI RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL PROMOTORE
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Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. De Marzo | 03.02.2017 | n.2950
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