L’inammissibilità della domanda di condanna restitutoria, laddove il rapporto di conto corrente non sia ancora estinto, si estende anche alle domande c.d. presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente e di conseguente rideterminazione del saldo. Infatti, l’esame di queste ultime e l’interesse ad esse sotteso non può essere isolato e non può prescindere dalla richiesta restitutoria essendo la domanda di accertamento strumentale all’accoglimento della domanda di condanna.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Benevento, Giudice Onorario di Pace, Avv. Rosario Molino, con la sentenza n. 1242 dell’1 giugno 2023.
L’attore citava in giudizio la convenuta per far ottenere l’accertamento e la declaratoria dell’illegittima applicazione di tasso usurario, anatocismo, c.m.s. ed altre spese con conseguente accertamento dell’illegittimo comportamento contrattuale della controparte che aveva revocato l’affidamento su conto corrente e la restituzione degli importi indebitamente corrisposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta contestava tutto l’avverso dedotto, formulava eccezione di prescrizione ed affermava la piena regolarità dei rapporti contrattuali, chiedendo il rigetto dell’avversa domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In tale prospettiva è stato osservato che, se pendente l’apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato; nel caso invece che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, intanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto “scoperto” (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia estratto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.
Secondo il Tribunale, pertanto, nel caso di specie, non essendo ammissibile la domanda di ripetizione dell’indebito in quanto il c/c era aperto e non ne era neppure dedotta la chiusura, dovranno essere rigettate in quanto inammissibili anche le domande presupposto di accertamento delle illegittimità in ossequio al consolidato orientamento di merito ed in ragione dell’evidente carenza di interesse di parte attrice, che non aveva neppure richiesto una domanda di accertamento ex art. 278 c.p.c..
Affermato il principio di diritto già menzionato, le domande dell’attore, compresa quella relativa all’illegittimità dell’improvvisa revoca dell’affidamento bancario, sono state rigettate, in quanto inammissibili con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’AZIONE PUO’ ESSERE ESERCITATA SOLO DOPO L’ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE
IN COSTANZA DI RAPPORTO NON SI CONFIGURANO PAGAMENTI RIPETIBILI
Sentenza | Corte d’Appello di Campobasso, Pres. D’Errico – Rel. Spinelli | 06.05.2021 | n.158
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PRESCRIZIONE DECORRE DAL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO NULLO
L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ RETROAGISCE FINO A QUELLA DATA
Sentenza | Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo | 13.01.2021 | n.22
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE COL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE ANCORA APERTO
NON È TECNICAMENTE CONFIGURABILE ALCUN PAGAMENTO RIPETIBILE NEL CASO IN CUI SIA ANCORA IN ESSERE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 08.10.2020 | n.1162
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