Nessuna responsabilità può essere ascritta alla Banca nei confronti del cliente in ordine alla domanda di finanziamento alla Regione, ai sensi dell’art 11, della L. 598/94 PIA, presentata dalle PMI (piccole e medie imprese) beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge, se l’elevato ammontare dei finanziamenti richiesti comporta notevoli tempi tecnici per l’istruttoria delle pratiche, e nelle more intervenga da parte del Soggetto Gestore la circolare che comunica la chiusura dei termini di presentazione delle domande.
La Banca, infatti, prima di trasmettere la pratica di finanziamento al Gestore, è tenuta ad istruire la pratica di finanziamento, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e la ammissibilità della domanda presentata, onde poi poter procedere alla richiesta di ammissione alle agevolazioni, ovvero deve valutare il merito creditizio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cosenza, dott.ssa Fulvia Piro, con la sentenza n. 306 del 26.02.2015.
Nel caso di specie, l’attrice esponeva di aver proposto, per il tramite della Banca convenuta, domanda di finanziamento alla Regione, ai sensi dell’art 11, della L. 598/94 PIA, con riferimento al bando di gara pubblico proposto dall’Assessorato alle attività produttive della Regione, per consolidamento passività a breve, per un importo complessivo di € 1.149.000,00.
Le domande di partecipazione e di agevolazione avrebbero dovuto essere presentate dalle PMI (piccole e medie imprese), beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge, a banche o intermediari finanziari, le quali, raccogliendo delle richieste dei beneficiari, avrebbero dovuto condurre una istruttoria e poi avviare la richiesta di intervento nei confronti del soggetto gestore (soggetto convenzionato con la Regione), e nonostante essa avesse tempestivamente inoltrato la domanda di agevolazione alla Banca, quale soggetto intermediario abilitato, per un mutuo di € 1.149.000,00, quest’ultima aveva fatto trascorrere molto tempo senza provvedere all’inoltro della richiesta di intervento al soggetto gestore.
Tanto premesso, l’attrice concludeva per sentire accertare e dichiarare il gravissimo difetto di diligenza della banca nell’espletamento del mandato de quo e, per l’effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti, oltre quelli derivati dalla iscrizione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e dalla grave situazione di crisi finanziaria, per il mancato ottenimento della agevolazione.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito, contestava la domanda sia in ordine all’an che al quantum. In particolare, evidenziava che essa non aveva violato in alcun modo il principio di correttezza e buona fede nell’espletamento dell’incarico conferitogli né era venuta meno in alcun modo agli obblighi derivantigli dal mandato, avendo agito sempre con la massima diligenza.
La Banca esponeva, altresì, che la istruzione della pratica, che aveva richiesto un notevole lasso di tempo, anche in considerazione dell’entità dell’importo per cui era stato chiesto il finanziamento, non aveva dato esito positivo e che, nel frattempo, e nelle more del perfezionamento dell’istruttoria, le era pervenuta, da parte del Soggetto Gestore, la circolare con la quale si comunicava la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni.
Concludeva, quindi, per la assenza di ogni e qualsiasi sua responsabilità, essendo stato il suo comportamento improntato alla massima diligenza, correttezza, buona fede e trasparenza, e avendo la stessa provveduto, tempestivamente, a tutti gli adempimenti necessari per la istruzione della pratica, per cui chiedeva il rigetto della domanda. Contestava, altresì, la esistenza di danni richiesti (danno emergente, danni all’immagine e da mancato accesso al credito, lucro cessante) tutti manifestamente infondati, e contestava, altresì, la entità degli stessi.
Il Tribunale adito, rigettate le richieste istruttorie formulate dall’attrice, riteneva la domanda infondata in fatto e diritto, in quanto nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla Banca in ordine alla domanda di finanziamento presentata dall’attrice.
Essa Banca, infatti, prima di trasmettere la pratica di finanziamento al Gestore, era tenuta ad istruire la stessa, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e la ammissibilità della domanda presentata, onde, poi, poter procedere alla richiesta di ammissione alle agevolazioni. Ovvero, doveva essere valutato il merito creditizio, considerata la rilevanza economica dell’operazione.
Nel caso specifico, l’elevato ammontare dei finanziamenti richiesti aveva comportato che l’istruttoria delle pratiche richiedesse i necessari tempi tecnici, al cui esito il merito creditizio dell’attrice veniva valutato negativamente.
Nelle more del perfezionamento dell’istruttoria, perveniva peraltro alla Banca, da parte del Soggetto Gestore, la circolare con la quale si comunicava la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni.
Pertanto, il giudice adito rilevava dai fatti di causa e dai documenti prodotti l’assoluta correttezza della banca, la quale, nell’espletamento dell’incarico conferitole, non era venuta meno in alcun modo agli obblighi derivantile dal mandato, ma aveva sempre agito con la massima diligenza, senza violare alcuna norma di legge.
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