La riformulazione dell’art. 38 l.f., secondo cui il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, laddove il precedente testo prevedeva solo che egli dovesse adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio, e la conseguente applicazione della regola di cui al secondo comma dell’art. 1176 c.c. (“nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”), costituisce una conferma della natura contrattuale della responsabilità di detto organo al quale è connaturata la diligenza professionale.
Dal curatore si pretende non già un livello medio di attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata (anche) alla perizia richiesta dall’incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente facoltà di avvalersi – a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà – della limitazione di responsabilità contemplata dall’art. 2236 c.c. (che esonera da responsabilità in caso di colpa lieve).
Ai fini della responsabilità del curatore fallimentare, risulta irrilevante l’eventuale autorizzazione del giudice delegato, la quale può semmai rilevare ai fini di un concorso di responsabilità dell’organo giudiziale.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Vella, con la sentenza n. 13597 del 2 luglio 2020.
La decisione prova a risolvere il problema della natura della responsabilità del curatore fallimentare: è contrattuale o extracontrattuale?
Il caso aveva riguardato i danni cagionati nella gestione di una pratica di rimborso Iva ove era stata escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta serbata dal (ex) Curatore Fallimentare e il danno patito dalla Procedura fallimentare, in quanto l’attività spiegata in subiecta materia dal CURATORE aveva ricevuto l’imprimatur da parte del Giudice Delegato”.
La Corte di Cassazione, sotto tale profilo, richiamando propria giurisprudenza, ha confermato che “l’azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall’art. 38 legge fall., ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell’organo concorsuale”.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità contrattuale del debitore di una prestazione (nel caso di specie il curatore fallimentare revocato) può aversi non soltanto laddove l’obbligo di eseguire la stessa derivi strettamente da un contratto, ma anche nel caso in cui “essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte”.
Gli Ermellini hanno poi fornito spunti interessanti sull’adempimento dei propri doveri da parte del curatore: deve farlo con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, e il disposto dell’art. 1176, comma 2, c.c., ove è richiamata la medesima nozione di diligenza “qualificata”.
Pertanto, secondo la Corte, “dal curatore si pretende non già un livello medio di attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata (anche) alla perizia richiesta dall’incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici”, risultando al fine di tale accertamento irrilevante l’autorizzazione da parte del giudice delegato: essa, infatti, è da intendersi come rimozione di un limite giuridico all’azione del curatore e, al più, come fonte di responsabilità dell’organo giudiziale in concorso con il curatore che abbia in concreto posto in essere l’atto.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno