In materia di responsabilità disciplinare dei notai, l’art. 147, lett. a), della legge n. 89 del 2013 configura come illecito condotte che, seppur non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile, la cui individuazione in concreto è rimessa agli organi di disciplina.
L’indebita ritenzione di titoli e di somme consegnategli dalla “Banca” nello svolgimento del servizio di levata protesti di assegni e cambiali affidatogli è una condotta lesiva della propria dignità e reputazione, nonchè del decoro e del prestigio della classe notarile.
Così si è pronunziata la Corte di Cassazione, Pres. Felice Manna – Rel. Luigi Abete, con la sentenza n. 17078 del 16 giugno 2021.
Tali principi sono stati espressi nell’ambito di un procedimento nel quale il notaio era stato condannato in sede penale in via definitiva per il reato di peculato continuato in anni cinque e mesi tre di reclusione la pena detentiva irrogata.
La Corte ha ritenuto che, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, la L. n. 89 del 1913, art. 147, comma 1, lett. a), individua con chiarezza l’interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e la condotta sanzionata (comportamenti che compromettono tale interesse), il cui contenuto, sebbene non tipizzato, si ricava dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico; e secondo cui, altresì, la menzionata norma rispetta gli artt. 3, 25 e 117 Cost. ed anche l’art. 7 C.E.D.U., tenuto conto che il principio di tipicità attiene, nella sua assolutezza, alla sola sanzione penale e che detta norma viene integrata dal codice deontologico, il quale è rivolto ad una platea di soggetti perfettamente in grado, per qualificata professionalità, di coglierne perimetro e valenza ed è elaborato dalla loro stessa categoria professionale configura come illecito condotte che, seppur non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio, nonchè il decoro ed il prestigio della classe notarile, la cui individuazione in concreto è rimessa agli organi di disciplina.
Per tali ragioni il ricorso del notaio è stato respinto con condanna al pagamento delle spese legali.
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