Il notaio è tenuto al dovere di consiglio relativamente all’esistenza e all’applicazione di determinate agevolazioni fiscali e, in caso di stipulazione di compravendita immobiliare, è tenuto a provvedere direttamente all’istanza per l’attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserire la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, ovvero, laddove non voglia provvedervi direttamente, a rendere di cui edotte le parti.
Il professionista è tenuto a risarcire il cliente in quanto è comportamento professionale sleale della vita di relazione, avendo uno specifico obbligo di informazione e di avviso.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Scarano, con l’ordinanza n. 8497 del 6 maggio 2020.
Un notaio aveva omesso di formulare la richiesta di applicazione della valutazione automatica del valore dell’immobile L. n. 154 del 1996, ex art. 12, che aveva determinato il successivo accertamento dell’ufficio del Registro sul valore reale dei beni con liquidazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni. I clienti avevano così chiesto un risarcimento dei danni subiti, in conseguenza dell’effettuato rogito, nella sua qualità di notaio, di atto di compravendita immobiliare.
La Corte ha chiarito ulteriormente che l’obbligo di provvedere direttamente all’istanza per l’attribuzione della rendita catastale trova fondamento nella clausola generale di buona fede oggettiva o correttezza ex artt. 1175 c.c. Essendo una regola di comportamento, che trova applicazione a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, dalla sua violazione conseguono profili di responsabilità. L’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti.
L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza è infatti da valutarsi alla stregua della causa concreta dell’incarico conferito al professionista dal committente, e in particolare al notaio, e cioè con lo scopo pratico dalle parti perseguito mediante la stipulazione, o, in altre parole, con l’interesse che l’operazione contrattuale è propriamente volta a soddisfare.
L’obbligo di effettuare le visure ipocatastali incombe allora senz’altro al notaio officiato della stipulazione di un contratto di trasferimento immobiliare anche in caso di utilizzazione della forma della scrittura privata autenticata.
Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RESPONSABILITÀ NOTAIO: SUSSISTE SE NON IPOTECA PER INTERO IL BENE CONCESSO IN GARANZIA
PROFESSIONISTA INADEMPIENTE CONDANNATO PER NON AVER FATTO RAGGIUNGERE AL CLIENTE IL RISULTATO VOLUTO
Sentenza | Tribunale di Vicenza, Giudice Gaetano Campo | 24.04.2020 | n.826
IL NOTAIO, PRIMA DI CONFERIRE LA PROCURA A VENDERE, DEVE SINCERARSI DELLA CORRETTA IDENTITÀ DELLE PARTI
RESPONSABILE PER I DANNI QUANDO CON SUPERFICIALITÀ CONFERISCA A TERZI LA PROCURA A VENDERE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Armano – Rel. Guizzi | 08.04.2020 | n.7746
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