Pur essendo il notaio tenuto, quale professionista, ad una prestazione di mezzi e comportamenti e non di risultato, l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive, necessarie perché sia assicurata la serietà e la certezza dell’atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai contraenti. Fra queste attività c’è anche l’esecuzione delle visure relative all’immobile in contestazione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cassino, Giudice Rossella Pezzella, con la sentenza n. 1200 del 17 ottobre 2019.
Tre acquirenti hanno evocato in giudizio un notaio deducendo che, dopo la conclusione dell’atto pubblico di vendita con cui gli stessi acquistavano dai genitori la nuda proprietà di tre unità immobiliari, scoprivano che tali immobili, diversamente da quanto sostenuto e dichiarato dal Notaio, risultavano tutti gravati da ipoteca giudiziale in danno dell’alienante.
Il Giudice ha riconosciuto che la mancata indicazione della trascrizione pregiudizievole deriva da un comportamento negligente del notaio in quanto la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, nonché l’informativa al cliente sul suo esito e, nell’ipotesi di constatazione di presenza di iscrizioni pregiudizievoli, la sua dissuasione dalla stipula dell’atto, costituiscono, salva l’espressa dispensa, obblighi integrativi dell’oggetto della prestazione d’opera professionale.
A nulla vale la difesa del notaio che ha dichiarato di aver omesso di procedere all’esecuzione delle visure relative all’immobile in contestazione in quanto espressamente dispensato dalle parti, anche perché è un assunto non supportato dalle evidenze processuali.
Per il Tribunale l’inosservanza degli obblighi accessori e collaterali da parte del notaio dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità. È stato quindi ritenuto che l’omessa segnalazione dell’iscrizione pregiudizievole al momento della sottoscrizione dell’atto pubblico di vendita integri inosservanza delle obbligazioni collaterali, preparatorie e successive, facenti parte del contenuto del contratto di opera professionale intercorso tra gli attori ed il professionista.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RESPONSABILITA’ DEL NOTAIO: SUSSISTE NEL CASO IN CUI IL BENE È GRAVATO DA IPOTECA GIUDIZIALE
E’ INVECE ESCLUSA QUALORA LE PARTI LO ABBIANO ESPRESSAMENTE ESONERATO SALVO CHE LA PARTE NON DIMOSTRI LA CONOSCENZA DEL GRAVAME PREGIUDIZIEVOLE
Ordinanza | Cassazione civile, Sez. IV civ., Pres. Frasca – Rel. Cirillo | 24.05.2019 | n.14169
NOTAIO: È RESPONSABILE PER DIFETTO DI MENZIONE DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE DI DIVISIONE
RISPONDE DEI DANNI ARRECATI AL CLIENTE PER LA VENDITA DELLA QUOTA IDEALE DEI BENI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile – Pres Frasca, Relatore Giaime Guizzi | 30.01.2019 | n.2525
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