Improduttivo di effetti l’esonero del NOTAIO dall’obbligo di effettuare le visure ipotecarie, ove proveniente solo dalla parte ACQUIRENTE e non da entrambe le parti.
L’ACQUIRENTE può sempre chiedere la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della negligenza posta nello svolgimento dell’incarico conferitogli.
Questi i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione sez. terza, Pres. Trifone – Rel. Uccella con sentenza n. 14865 del 08.05.2013.
Nel caso di specie un ACQUIRENTE conveniva in giudizio un NOTAIO per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti relativamente alla negligenza posta nello svolgimento dell’incarico conferitogli.
Il COMPRATORE asseriva che il NOTAIO avesse rogato l’atto pubblico di acquisto di un immobile, tuttavia, gravato da ipoteca in favore di una Banca e sottoposto a procedura esecutiva.
Il Tribunale rigettava la domanda sul presupposto che il NOTAIO era stato esentato da ogni responsabilità dall’obbligo di effettuare le visure ipotecarie atteso che nell’atto di compravendita era stata inserita la clausola con la quale espressamente l’ACQUIRENTE lo dispensava dall’effettuare (“L’ACQUIRENTE ha dispensato me NOTAIO dall’effettuare le visure ipotecarie”).
Avverso tale decisione l’ACQUIRENTE proponeva vittorioso appello per cui la Corte condannava il NOTAIO al pagamento a favore del ricorrente di € 68.733,10, oltre accessori.
Avverso la sentenza promuoveva ricorso per cassazione il NOTAIO, asserendo che la clausola inserita nel contratto di compravendita rispetto a cui l’ACQUIRENTE lo dispensava, espressamente, dall’effettuare le visure ipotecarie fosse sufficiente ad esonerarlo da ogni responsabilità, rilevando, altresì, il vizio motivazionale della sentenza, posto che il collegio avesse liquidato il danno subito dal COMPRATORE in misura, pari alla somma intimata dalla Banca creditrice.
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso presentato dal NOTAIO relativamente all’efficacia della clausola contrattuale atta ad escluderne la responsabilità, in considerazione del fatto che SOLO la concorde volontà delle parti e non quella del soggetto che ha concluso il contratto d’opera con il NOTAIO, può esonerare lo stesso dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, circostanza non ritenuta sussistente nel caso di specie, posto che tale volontà proveniva solo dall’ACQUIRENTE.
Più precisamente, il Collegio ha stabilito che la responsabilità del NOTAIO per colpa nell’adempimento delle sue funzioni ha natura contrattuale in quanto è tenuto a predisporre i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando la diligenza ordinaria media rapportata alla natura della prestazione, posto che la sua opera non può ridursi al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, dovendo estendersi a quelle attività, preparatorie e successive; inoltre, ha considerato che il contratto di prestazione professionale del NOTAIO, nei confronti della parte che non ha provveduto alla sua stipulazione, svolge gli effetti del contratto in favore di terzo (art. 1411 c.c.), con la conseguenza che quest’ultimo può far valere direttamente nei confronti del NOTAIO promittente i suoi diritti alla corretta prestazione.
La Corte rigettava altresì il ricorso promosso dal ricorrente in merito all’entità del danno ed alla sua liquidazione, specificando che, trattandosi di un debito di valore e non di valuta, la somma deve considerarsi dovuta.
In linea di principio in tema di liquidazione del “quantum” risarcibile, il collegio ha chiarito che la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito, essendo il risarcimento diretto alla completa “restitutio in integrum” – per equivalente o in forma specifica, quest’ultima esperibile anche in materia contrattuale – del patrimonio leso.
Alla luce delle ragioni suesposte, i giudicanti rigettavano il ricorso promosso dal ricorrente e stante, tuttavia la reciproca soccombenza delle parti, compensava le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti articoli pubblicati in rivista:
NOTAIO: RESPONSABILE SE NON SVOLGE LE DOVUTE INDAGINI PER ACCERTARE L’INESISTENZA DI USI CIVICI
LA DILIGENZA PROFESSIONALE IMPONE RISCONTRI PRESSO LA COMPETENTE PA E PRECISI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELLE PARTI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Avezzano, dott. Francesco Lupia | 30-04-2015 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notaio-responsabile-se-non-svolge-le-dovute-indagini-per-accertare-l-inesistenza-di-usi-civici.html
NOTAIO: LE DICHIARAZIONI MENDACI DEL VENDITORE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ URBANISTICA SONO FONTE DI RESPONSABILITÀ
IL NOTAIO È TENUTO ALLE ATTIVITÀ NECESSARIE PERCHÉ SIA ASSICURATA LA SERIETÀ E CERTEZZA DELL’ATTO DA ROGARSI
Tribunale di Nola, dott. Dario Raffone | Sentenza | 17-03-2014 | n.886
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE: CONDANNATO IL NOTAIO CHE NON ADEMPIE CORRETTAMENTE AL PROPRIO INCARICO
SE, NELL’ADEMPIMENTO DEL PROPRIO INCARICO PROFESSIONALE, IL NOTAIO INCORRE IN ERRORE E PRODUCE UN DANNO AL PROPRIO CLIENTE, DEVE RISARCIRLO
Tribunale Ordinario di Milano, dott.ssa Martina Flamini | Sentenza | 15-07-2013
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