In tema di responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari, il requisito della non occasionalità, richiesto dall’art. 147, co. 1°, lett. b), della L. n. 89/1913 (qui contestato in relazione all’art. 14 del Codice deontologico), è compatibile anche con una collocazione temporale degli illeciti confinata entro un periodo inferiore all’anno, non dovendo necessariamente sussistere un rapporto di adeguata proporzione tra il numero delle pratiche illecite e il volume complessivo dell’attività professionale calcolato su base annuale e non essendo richiesto un monitoraggio esteso a un periodo predefinito a priori, fatta salva la necessità che le violazioni non risultino isolate o del tutto episodiche.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. 2, Pres.di Virgilio–Rel.Fortunato nella sentenza n. 4645 del 22.02.2021.
Si è trattato, in particolare, del caso di un notaio condannato a sei mesi di sospensione in seguito a fatti qualificati come concorrenza sleale tramite fatturazione compiacente attuata, su richiesta delle parti, al fine di ottenere risparmi fiscali indebiti.
La questione, approdata in Cassazione, ha permesso alla Corte di pronunciarsi su di un aspetto particolarmente dibattuto in tema di responsabilità disciplinare del notaio.
Il ricorrente si doleva, nella specie, che la pronuncia impugnata avrebbe erroneamente attribuito alla condotta del Notaio carattere sistematico e non occasionale, pur essendo contestati illeciti esauritisi nel corso di un unico trimestre, mentre l’arco di tempo da prendere in considerazione ai fini disciplinari non può essere inferiore all’anno solare.
Orbene, la norma di riferimento, l’art. 147, lett. b), L. 89/1913 (c.d. Legge Notarile) che punisce la violazione non occasionale delle norme professionali, è stata interpretata nel senso che le condotte aventi rilievo disciplinare devono essere caratterizzate da violazioni reiterate.
Invero, il requisito della non occasionalità della violazione deontologica ai sensi dell’art. 147, lett. b), L.N. osta a che sia perseguita una singola o episodica violazione, ma che anche più condotte illecite cronologicamente concentrate entro un periodo temporale non predefinito e tuttavia ugualmente significativo, possono superare la soglia di liceità, poiché idonee a compromettere il bene/interesse protetto dalla norma professionale
In conclusione, sono perseguibili anche attività riferibili a un’unica prestazione professionale notarile svoltasi, però, in varie fasi e condotte sequenziali, tali da occupare un intervallo temporale apprezzabile.
Per le ragioni suesposte la Corte, in considerazione della sua infondatezza, rigettava il ricorso con condanna alle spese.
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