La prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il danno risarcibile deve essere attuale e non solo potenziale ed oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi intenda chiederne il ristoro.
La decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale del notaio (che è di natura contrattuale) decorre non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere, alla stregua di un metro di diligenza da quest’ultimo esigibile, ai sensi dell’art. 1176 cod. civ., secondo standard obiettivi ed in relazione alla specifica attività del professionista implicata, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito.
Questi i principi espressi dalla Cassazione civile, sez. seconda, Pres. Bucciante – Rel. Criscuolo, con la sentenza n. 6747 del 07.04.2016.
Nel caso in questione, alcuni clienti convenivano in giudizio un notaio, onde ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita delle agevolazioni fiscali concernenti il mutuo che gli attori si erano accollati all’atto dell’acquisto di un immobile, imputabile alla responsabilità esclusiva del notaio.
In particolare, i clienti deducevano, innanzi al giudice di prime cure, di aver acquistato l’appartamento in regime di edilizia agevolata, ma di aver ricevuto, pochi mesi dopo la stipulazione dell’atto di acquisto, una comunicazione dalla banca mutuante di decadenza dal contributo statale in conto interessi, in ragione della mancata produzione agli atti, da parte del notaio, dei prescritti certificati attestanti il possesso dei requisiti soggettivi per il mantenimento delle agevolazioni di tasso concesse dallo Stato, tanto per gli attori, quanto per il precedente assegnatario.
Gli attori osservavano che il notaio rogante non aveva certificato il possesso dei requisiti soggettivi in capo ai coniugi acquirenti, sebbene questi ne fossero titolari, nè infine aveva rilevato che non era trascorso dalla data di acquisto del venditore, il quinquennio prescritto dalla L. n. 1179 del 1965, art. 12, altro motivo di possibile decadenza.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda ed eccependo, in particolare, la prescrizione del diritto degli attori.
Il Tribunale di Cassino, pur riconoscendo l’inadempimento del convenuto, rigettava la domanda, non ritenendo sussistente alcun danno riconducibile all’eccepito inadempimento.
Proposto appello dagli attori, si costituiva in giudizio il notaio, il quale, oltre a riproporre l’eccezione di prescrizione, proponeva a sua volta appello incidentale dolendosi dell’intervenuta compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
La Corte di Appello di Roma rigettava l’appello, ritenendo maturata la prescrizione dell’azione risarcitoria proposta dagli attori, ed in accoglimento dell’appello incidentale, condannava gli appellanti al rimborso anche delle spese del giudizio di primo grado.
I clienti proponevano ricorso per Cassazione, avverso la decisione del giudice di seconde cure.
L’intimato non svolgeva difese in questa fase.
Innanzi al giudice di legittimità, i ricorrenti lamentavano, tra l’altro, l’erronea e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando il fatto che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte degli attori decorrente dalla data di stipulazione dell’atto di acquisto dell’immobile e non già dalla data di conoscenza del danno subito, ovvero dalla comunicazione della decadenza dai benefici fiscali precedentemente applicati in favore dei clienti.
La Suprema Corte, in ordine all’individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria, richiamava il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della prescrizione, ed anche con riferimento specifico alla responsabilità del notaio, assume rilevanza non solo il verificarsi del danno, quanto, piuttosto, la sua conoscibilità ad opera del danneggiato.
La Corte sottolineava che la decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale del notaio (che è di natura contrattuale) decorre non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere, in ragione dello specifico standard di diligenza richiesto ex art. 1176 c.c..
Ad avviso degli ermellini, infatti, non può assumere rilievo assolutamente dirimente il momento della stipulazione dell’atto, che attiene, in sè, alla condotta del professionista e, quindi, al profilo dell’inadempimento e che può anche non essere contestualmente produttivo di un danno percepibile all’esterno.
La Suprema Corte, per quanto suesposto, accoglieva il ricorso limitatamente ai profili esaminati, cassando la sentenza impugnata e rinviandola ad altra sezione della Corte di Appello.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: USI CIVICI SULL’IMMOBILE IPOTECATO, NOTAIO CONDANNATO
IL PUBBLICO UFFICIALE È NEGLIGENTE SE NON CONSULTA TUTTE LE BANCHE DISPONIBILI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Francesco Graziano | 03.10.2016 | n.10660
IL NOTAIO RISPONDE DEL DANNO ARRECATO AL CREDITORE ANCHE PER LA CONDOTTA DEL COLLABORATORE INFEDELE
Sentenza Tribunale di Avellino, dott.ssa Maria Cristina Rizzi 05-02-2016
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