In materia di risarcimento danni da responsabilità professionale, avente natura contrattuale, la decorrenza iniziale del termine di prescrizione del relativo diritto si ha non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (tra le altre: Cass. n. 3176/2016; Cass. n. 18606/2016; Cass. n. 22059/2017).
Come precisato dalla citata Cass. n. 3176/2016, l’inadempimento della prestazione d’opera intellettuale (e, dunque, anche quella del notaio) si configura come l’evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell’art. 1223 c.c., della condotta inadempiente.
Pertanto, ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile.
Tale danno (che può anche non prodursi affatto) può sorgere contestualmente con l’inadempimento del debitore, ovvero in un momento successivo, rimanendo, comunque, sempre ben distinta (in senso logico-giuridico) la fonte del danno dal danno stesso. Con l’ulteriore precisazione che, in quanto danno risarcibile, esso deve essere attuale e non solo potenziale e oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi intenda chiederne il ristoro; profilo, quest’ultimo, che trova rilievo, evidentemente, una volta che il danno risarcibile sia sorto.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Vincenti, con l’ordinanza n. 22250 del 25 luglio 2023, con la quale è stata cassata con rinvio la sentenza della Corte d’Appello che aveva, nel confermare la sentenza di primo grado, dichiarato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del notaio convenuto.
Specificamente, l’istituto di credito assumeva l’inadempimento del notaio quanto alla prestazione professionale resa in occasione del contratto di finanziamento fondiario concesso il 13 ottobre 2000 dalla banca al mutuatario, avendo il notaio reso invalida l’originaria ipoteca per l’erronea redazione della nota di iscrizione – con inversione dei nominativi delle parti- così da elevare il mutuatario a beneficiario dell’ipoteca da iscrivere e degradare la banca a “debitore non datore”.
Il Tribunale con sentenza, confermata dalla Corte di Appello, rigettava. la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del notaio per maturata prescrizione del relativo diritto rilevando che “dal contratto di mutuo emergeva che la somma mutuata, trattenuta dall’Istituto mutuante a titolo di pegno, sarebbe stata svincolata e corrisposta solo all’esito della dimostrata iscrizione ipotecaria sul bene” e che, quindi, l’istituto stesso “doveva aver preso visione dell’iscrizione di cui si contestava l’assenza e pertanto era in grado già nel 2000 di accorgersi dell’errore in cui era in corso il notaio”.
La Suprema Corte, invece, cassando la sentenza di secondo grado, ha evidenziato che il danno risarcibile, attuale e non soltanto potenziale – ossia la perdita subita (capitale) e il mancato guadagno (interessi) da parte dell’Istituto mutuatario – “non si è verificato con l’erogazione del mutuo in assenza di valida iscrizione ipotecaria, ma si è venuto a determinare a seguito dell’inadempimento del debitore mutuatario circa il pagamento delle rate residue del mutuo, non avendo potuto l’Istituto di credito mutuante recuperare il credito inadempiuto tramite l’attivazione della predetta garanzia ipotecaria. Al momento di erogazione del mutuo, dunque, il danno si prefigurava, semmai, solo come potenziale e non già come pregiudizio concreto ed attuale, ossia come danno risarcibile e cioè, nella specie, il danno consistente nel mancato incasso delle rate di mutuo non corrisposte dal debitore, per il cui ristoro ha agito in giudizio” la banca.
Pertanto, non essendo maturata la prescrizione, il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È TENUTO A COMPIERE ATTIVITÀ PRODROMICHE, ACCESSORIE E SUCCESSIVE NECESSARIE PER IL RISULTATO VOLUTO DALLE PARTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Scarano | 29.08.2019 | n.21775
SUSSISTE IN IPOTESI DI VENDITA CON PAGAMENTO RATEALE CON RINUNZIA AD IPOTECA LEGALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Frasca – Rel. Fiecconi | 04.03.2022 | n.718
NON È NECESSARIO UN INCARICO SPECIFICO, ESSENDO RICOMPRESO NEL DOVERE DI DILIGENZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Graziosi | 14.11.2022 | n.33439
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno