In tema di responsabilità professionale, per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla stipula dell’atto medesimo.
Di conseguenza, l’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità “ex contractu” per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi escludere alla luce di tale obbligo la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c..
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Vito Colucci, con la sentenza n. 1948 dell’8 ottobre 2023.
Nel caso qui esaminato, di accertamento della responsabilità professionale notarile, dagli atti era emerso chiaramente che il danno derivato al convenuto e ai chiamati in causa, consistente nella circostanza che dai rispettivi atti notarili di compravendita si evinceva il trasferimento di un bene diverso da quello il cui trasferimento le parti contraenti volevano, era stato cagionato dalla condotta dei notai, i quali non avevano adeguatamente verificato la rispondenza fra gli immobili dei quali i contraenti volevano il trasferimento e gli immobili indicati nei rispettivi atti notarili.
La condotta tenuta dai due notai nel caso in esame, peraltro, risultava costituire parte di un unico e ininterrotto procedimento causale consistente nella erronea indicazione contenuta in un primo atto notarile, trasfusa poi in via tralatizia nel successivo atto. Da ciò è conseguito, fra l’altro, che anche la condotta del secondo notaio aveva contribuito alla produzione dei danni lamentati nel giudizio dal convenuto e dai chiamati in causa.
Secondo il Tribunale “La responsabilità dei due notai nei confronti dei chiamati in causa ha carattere solidale, essendo il danno frutto della condotta di entrambi i notai confluita in un unico processo causale”.
Pertanto, non risultando decorso, prima dell’inizio del giudizio, alcun termine prescrizionale, è stata accertata la responsabilità professionale con riconoscimento del conseguente risarcimento danni.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTAIO: SEMPRE RESPONSABILE IN CASO DI VENDITA SE UNO DEI PRECEDENTI DANTI CAUSA NON AVEVA MAI ACQUISTATO LA PROPRIETÀ
È TENUTO A COMPIERE ATTIVITÀ PRODROMICHE, ACCESSORIE E SUCCESSIVE NECESSARIE PER IL RISULTATO VOLUTO DALLE PARTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Scarano | 29.08.2019 | n.21775
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE: IL NOTAIO CHE NON ADEMPIE AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI È RESPONSABILE VA CONDANNATO AL RISARCIMENTO
SUSSISTE IN IPOTESI DI VENDITA CON PAGAMENTO RATEALE CON RINUNZIA AD IPOTECA LEGALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Frasca – Rel. Fiecconi | 04.03.2022 | n.718
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE NOTAIO: DEVE COMPIERE NECESSARIAMENTE LE ATTIVITÀ PREPARATORIE E SUCCESSIVE PER OTTENERE IL RISULTATO PRATICO VOLUTO DALLE PARTI
NON È NECESSARIO UN INCARICO SPECIFICO, ESSENDO RICOMPRESO NEL DOVERE DI DILIGENZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Graziosi | 14.11.2022 | n.33439
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