Il NOTAIO, che inserisca nell’atto di compravendita la dichiarazione di parte venditrice, accettata dall’acquirente, di estinzione del debito, con impegno a provvedere, a propria cura e spese, alla cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile compravenduto, assolve pienamente ai propri doveri professionali gravando solo sulla parte venditrice la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa e dell’adempimento dell’obbligo assunto e non rientrando nei doveri del NOTAIO l’accertamento della veridicità della dichiarazione relativa all’estinzione del debito, perché, attinente alla fase negoziale.
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sez. terza, Pres. Berruti – Rel. Pellecchia, con la sentenza n. 21792 del 27.10.2015.
Nel caso controverso, la Corte di Appello di Torino, in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Novara, respingeva la domanda di risarcimento dei danni proposta da alcuni clienti nei confronti di un NOTAIO per responsabilità professionale.
In particolare, in una compravendita immobiliare, nella quale il NOTAIO aveva raccolto la dichiarazione con cui parte venditrice aveva affermato che l’immobile risultava gravato da ipoteca e che il debito garantito era stato estinto, con assunzione dell’impegno da parte dello stesso venditore alla cancellazione dell’ipoteca, gli attori avevano addebitato all’ufficiale rogante la responsabilità per il fatto che il debito era poi risultato non essere stato estinto e che gli stessi attori l’avevano dovuto pagare per ottenere la cancellazione dell’ipoteca e poter vendere l’appartamento.
La Corte d’Appello, aveva rilevato che il NOTAIO, dando atto dell’esistenza dell’ipoteca, della dichiarazione della venditrice che il debito era stato estinto e dell’impegno della stessa parte venditrice a cancellarla a sua cura e spese, aveva integralmente e diligentemente adempiuto alle obbligazioni professionali assunte, non rientrando tra i doveri del NOTAIO anche l’accertamento dell’estinzione, o meno, del debito, con la conseguenza che eventuali responsabilità per dichiarazioni mendaci e per il mancato rispetto dell’impegno assunto avrebbero potuto essere fatte valere dagli acquirenti solo nei confronti della parte venditrice.
Avverso la decisione del Giudice di seconde cure, i clienti proponevano ricorso in Cassazione, mentre il notaio non svolgeva alcuna attività difensiva.
Con il primo motivo, i ricorrenti deducevano la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., art. 1176 c.c., comma 2, artt. 2230 e 2236 c.c., nonchè R.D. 89 del 1913, art. 41”, lamentando il fatto che la Corte d’Appello aveva ritenuto il NOTAIO non responsabile di inadempimento contrattuale sol perchè aveva dato atto nella compravendita dell’esistenza dell’ipoteca.
Con il secondo motivo, denunciavano la “violazione e falsa applicazione di norma di diritto con riferimento all’art. 1325 c.c., n. 2”, sostenendo che la Corte d’Appello non aveva tenuto in considerazione il fatto che l’inadempimento del NOTAIO aveva inciso sulla causa in concreto del negozio giuridico.
Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentavano la “violazione e falsa applicazione di norma di diritto con riferimento all’art. 2733 c.c., o comunque con riferimento anche all’art. 2697 c.c. ed in particolare al regime di prova presuntiva semplice”, esponendo che dagli atti difensivi del NOTAIO traspariva una confessione circa il suo errore con relativi riflessi in termini di prova relativa anche presuntiva, asseritamente disattesi dai giudici del merito.
La Suprema Corte osservava che la parte acquirente, stipulando l’atto, aveva fatto affidamento su un impegno assunto dalla parte venditrice con la conseguenza che eventuali responsabilità per dichiarazioni mendaci e per mancato rispetto dell’impegno assunto, avrebbero potuto essere fatte valere dagli acquirenti solo nei confronti della parte venditrice, atteso che non si può estendere la responsabilità del NOTAIO anche alle dichiarazioni di una delle parti fatte in presenza dell’altra e da questa accettate.
In altri termini, gli ermellini rilevavano che correttamente la Corte d’Appello aveva ritenuto che il NOTAIO, avendo inserito nell’atto di compravendita la dichiarazione del venditore, accettata dall’acquirente, che il debito era stato estinto e che la parte venditrice si impegnava a provvedere, a propria cura e spese, alla cancellazione dell’ipoteca, avesse pienamente assolto ai propri doveri professionali, gravando solo sulla parte venditrice la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa e dell’adempimento dell’obbligo assunto.
Sulla base di quanto esposto, esclusa la responsabilità del NOTAIO in relazione alla mancata cancellazione dell’ipoteca sull’immobile compravenduto da parte del venditore, rigettava il ricorso.
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