ISSN 2385-1376
Testo massima
E’ onere del notaio provvedere a richiedere, senza ritardo, l’annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, al fine di assicurare la finalità tipica di opponibilità ai terzi. L’obbligo del notaio di trascrivere senza ritardo l’atto, ai sensi dell’art.2671 c.c., va sicuramente coordinato con quanto previsto dall’art. 162, ultimo comma, c.c..
In giudizio risarcitorio il danneggiato ha onere di provare la natura dei crediti azionati nella procedura esecutiva e l’estraneità ai bisogni della famiglia al fine di far effettuare il giudizio controfattuale circa l’opponibilità del fondo patrimoniale trascritto.
Questo è il principio sotteso alla sentenza pronunciata il 9 gennaio e pubblicata il 14 febbraio 2013 dal Tribunale Ordinario di Mantova, Seconda Sezione, nella persona della Dott.ssa Francesca Arrigoni.
Nel caso di specie, i beni oggetto di un fondo patrimoniale costituito da due coniugi con atto pubblico, venivano pignorati a favore della banca che aveva concesso un mutuo ipotecario. Il fondo risultava, dunque, inopponibile ai creditori a causa della sua mancata annotazione.
Da quanto viene delineato nella ricostruzione in diritto, il notaio rogante risulta essere, pertanto, responsabile per violazione dei propri obblighi professionali, in quanto la costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni previste dall’art. 162 c.c..
E’ onere del notaio rogante provvedere, perciò, alla richiesta senza ritardo dell’annotazione del fondo costituito a margine dell’atto di matrimonio (Cass. 20995/2012, Cass. Sez. Unite 21658/2009 ). Il notaio, nel svolgere il proprio incarico, deve pertanto “improntare la propria condotta professionale all’osservanza delle più elementari regole di prudenza al fine di assicurare con certezza il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio richiesto dalle parti“.
In merito alla domanda proposta dai coniugi contro il notaio, volta al risarcimento del danno conseguente all’espropriazione de quo, il Tribunale ha stabilito che grava su parte attrice l’onere di fornire la prova che l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio avrebbe reso impignorabile quanto aggredito. Va altresì accertata la natura dei crediti azionati nella procedura esecutiva al fine di effettuare il giudizio controfattuale circa l’opponibilità del fondo patrimoniale trascritto. All’uopo, si evidenzia come vadano ricomprese nei bisogni della famiglia non solo le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, ma anche quelle destinate a potenziare le capacità lavorative, eventualmente imprenditoriali, dei coniugi (Cass. 15862/2009, Cass. 5684/2006, Cass. 134/1984).
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Mantova ha rigettato il ricorso proposto dai due coniugi, condannandoli al pagamento delle spese di lite a favore del professionista convenuto.
IL COMMENTO
Anche in caso di tardiva annotazione del fondo patrimoniale il notaio, benchè responsabile del ritardo, può essere assolto dalla domanda risarcitoria in quanto colui che agisce con l’azione risarcitoria deve assolvere l’onere della prova in merito alla impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non potendosi aprioristicamente ritenere l’inespropriabilità per effetto della trascrizione vincolo.
Tale onere che grava sul debitore nel giudizio di opposizione all’esecuzione, è anche il presupposto processuale per la proposizione una domanda risarcitorio a carico del notaio per tardiva annotazione, essendo erroneo il teorema fondo patrimoniale = impignorabilità del bene.
Tanto in considerazione che anche i beni costituti possono essere sottoposti ad esproprio per i bisogni della famiglia.
Sul punto si suggerisce la lettura del commento alla Sentenza della Cassazione civile sezione terza 19-02-2013 n. 4011 () ove sono indicate le condizioni per l’opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori.
Per tali ragioni anche nel giudizio di responsabilità a carico del notaio graverà su colui che si pretende danneggiato dalla tardiva annotazione dimostrare concretamente la sussistenza di tutti elementi di esclusione previsto dall’art.170 cc e quindi il Tribunale potrà verificare la natura dei debiti dei creditori che hanno agito nella procedura esecutiva conclusasi con l’esproprio dell’immobile
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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