Il NOTAIO deve essere certo dell’identità personale delle parti e può raggiungere questa certezza, anche al momento dell’attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento; in caso contrario può avvalersi di due fidefacienti, da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.
I criteri che il NOTAIO deve seguire per l’identificazione delle parti del rogito, né richiede al notaio una conoscenza dell’identità della parte anteriore all’attestazione, ma consente al pubblico ufficiale di raggiungere tale certezza anche al momento della sottoscrizione, imponendogli di valutare tutti gli elementi idonei a formare il proprio convincimento: deve trattarsi di elementi oggettivamente seri ed univoci, idonei in concreto al raggiungimento di quella certezza che è propria della funzione attestatrice del NOTAIO, potendo questi, in mancanza, ricorrere a due fidefacienti da lui conosciuti, che hanno il compito di far fede dell’identità delle parti, quando di questa il notaio non sia certo.
La formazione del convincimento del NOTAIO sulla identità delle persone da lui personalmente non conosciute non possa basarsi esclusivamente sul controllo di documenti d’identità, ancorché formalmente ineccepibili in quanto privi di elementi esteriori che ne evidenzino la falsità, posto che ove il notaio sia in difetto di personale conoscenza degli stipulanti, deve utilizzare “tutti” gli elementi atti a formare il proprio convincimento, atteso che ragionando altrimenti, il notaio si limiterebbe ad effettuare un mero controllo di documenti, mentre lo scopo della propria attività è quello di pervenire alla certezza della identità di una persona, desunta da vari elementi e non limitarsi ad un mero controllo formale.
Il tratto grafico della sottoscrizione deve essere posto in relazione con l’attività professionale della parte e può rappresentare un elemento rilevatore della possibile falsa identità del mutuatario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Pres. Lipari – Rel. Sensale con la sentenza n. 4177 del 13.04.2006.
Nella fattispecie in esame, un mutuatario proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da parte di una Banca mutuante.
In particolare, l’opponente lamentava l’illegittimità della procedura esecutiva, denunciando la nullità del titolo posto a fondamento di quest’ultima, sostenendo in primis la falsità materiale del contratto di mutuo, nonché dell’atto di riduzione dell’importo, specificando di non avere mai stipulato e sottoscritto tali contratti, e promuovendo, altresì, querela di falso nei confronti dei suddetti atti pubblici.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca mutuante che chiedeva il rigetto della querela di falso e dell’opposizione all’esecuzione ed, in via alternativa, in caso di accertata falsità delle firme, la condanna del notaio rogante il contratto di mutuo al risarcimento dei danni in favore della Banca, coi relativi interessi, ed alla manleva delle spese dovute per il giudizio.
Si costituiva, altresì, il NOTAIO sostenendo che i germani del mutuatario, che avevano provveduto alla sottoscrizione del mutuo erano stati a lui presentati dal procuratore di una società e che, in quell’occasione, il “falso mutuatario” aveva esibito la patente auto e C.F. come elementi identificativi.
Sulla base di tale assunto, il NOTAIO escludeva qualsiasi propria responsabilità, chiedendo, nello specifico, la chiamata in causa della società di assicurazione dalla quale era garantito per i rischi connessi all’esercizio della sua professione.
Il G.E. preliminarmente, accogliendo la richiesta del mutuatario, sospendeva l’esecuzione sulla quota pignorata in suo danno e ordinava il sequestro dei documenti oggetto della querela di falso.
Relativamente alla domanda avanzata dall’Istituto creditizio, circa l’estensione della condanna alla società di assicurazione, considerava inammissibile la doglianza sollevata, stante la tardività della sua proposizione.
Nel merito, tuttavia, il Giudicante, circa la responsabilità del NOTAIO rogante, osservava che il NOTAIO deve essere certo dell’identità personale delle parti e può raggiungere questa certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento; in caso contrario può avvalersi di due fidefacienti, da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.
In particolare, in conformità con l’orientamento della giurisprudenza consolidatasi in materia, il Giudicante chiariva che la formazione del convincimento del NOTAIO sulla identità delle persone da lui personalmente non conosciute, non poteva basarsi esclusivamente sul controllo di documenti d’identità, ancorché formalmente ineccepibili in quanto privi di elementi esteriori che ne evidenzino la falsità, posto che ove il notaio sia in difetto di personale conoscenza degli stipulanti, deve utilizzare “tutti“ gli elementi atti a formare il proprio convincimento.
Nel caso di specie, era emerso, dalla perizia grafica, che il falso MUTUATARIO, aveva firmato a nome di quest’ultimo, con un tratto incerto, lento, pesante, inchiostrato ed esitante nei raccordi interletterali.
Invero, il Tribunale sottolineava che il NOTAIO, utilizzando la dovuta attenzione, avrebbe dovuto accorgersi dell’innaturalezza, della lentezza esecutiva e dell’eccessiva pressione esercitata nel gesto grafico, anche alla luce della qualifica (consulente del lavoro), esercitata dal falso MUTUATARIO, come tale, persona abituata ad esprimersi per iscritto ed a tracciare la proprio sottoscrizione, con gesti celeri e naturali.
Alla luce di tali ragioni, il Tribunale in accoglimento delle domande attoree, dichiarava a) la falsità degli atti pubblici rogati, sospendendo l’esecuzione; b) compensava le spese di lite, c) condannava il NOTAIO al risarcimento dei danni cagionati al mutuatario; d) condannava la compagnia di assicurazione a risarcire l’attore delle somme dovute alla Banca mutuante.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
NOTAIO: TENUTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER L’ERRATA IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO
IN CASO DI INCERTEZZA IL NOTAIO DEVE AVVALERSI DI DUE FIDEFACENTI
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Paolo Mariani | 27.12.2012 | n.12881
RESPONSABILITA’ NOTAIO: IL DOVERE DI DILIGENZA NON SI ESAURISCE NELLA CONSULTAZIONE CARTA DI IDENTITÀ
LA BANCA NON HA L’OBBLIGO DI SVOLGERE L’ACCERTAMENTO IDENTIFICATIVO IMPOSTO AL NOTAIO AL MOMENTO DEL ROGITO
Sentenza | Tribunale di Pescara, Dott. Sergio Casarella | 02.09.2015 | n.1476
RESPONSABILITA’ NOTAIO: SUSSISTE IN CASO DI FALSA IDENTITÀ NEL MUTUATARIO
IL NOTAIO DEVE RISARCIRE ALLA BANCA MUTUANTE L’INTERO CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE “INESISTENTE”
Sentenza | Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Luisa Zicari | 14.04.2017 | n.1043
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