Deve affermarsi la responsabilità disciplinare del notaio che provveda alla stipula di atti di alienazione (e non rileva se a titolo oneroso o gratuito), senza provvedere ad eseguire le visure ipotecarie e catastali, ancorché nell’atto si assuma la provenienza del bene in capo all’alienante da un acquisto a titolo originario, e che ometta altresì di dare avviso alla parte acquirente del potenziale pericolo sotteso all’acquisto.
Questo è il principio espresso dal Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Criscuolo, con la sentenza n. 27709 del 25 ottobre 2024.
Un notaio era sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Presidente del Consiglio Notarile in quanto, in occasione della stipula di due atti di donazione, rispettivamente in data 13/8/2016 e 13/1/2017, aveva asserito che i beni erano stati usucapiti dal donante, senza adempiere ai propri doveri informativi e di segnalazione e senza nemmeno avere ancora stipulato la copertura assicurativa obbligatoria per i rischi professionali.
Avverso tale decisione il notaio proponeva reclamo, cui resisteva il Consiglio Notarile.
La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il reclamo relativamente alla determinazione delle sanzioni applicate, mentre quanto al motivo che investiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 28 e 147, lett. a) e b) della legge notarile nonché dell’art. 2697 c.c., nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, la decisione li riteneva infondati.
L’ordinanza non poneva in discussione la legittimità dell’acquisto per usucapione dei beni da parte del donante, pur in mancanza di un accertamento giudiziale, ma l’omissione di una serie di specifici adempimenti, che si imponevano al notaio una volta avvedutosi dell’assenza di un titolo giudizialmente accertato.
Il notaio ricorreva in Cassazione avverso l’ordinanza, sulla base di tre motivi di ricorso.
La Corte esaminava i motivi congiuntamente in quanto connessi, ritenendoli infondati.
Affermava infatti che l’addebito mosso al professionista risultava individuato da plurime violazioni, tutte riconducibili a loro volta al precetto di cui all’art. 147 lett. a) e b) della legge notarile, e finalizzate a preservare la funzione del notaio, che è quella di attribuire pubblica fede agli atti compiuti a presidio e garanzia, non solo delle parti contraenti che allo stesso si rivolgano per la stipula di un atto, ma anche della collettività che deve fondare un ragionevole convincimento circa la tendenziale corrispondenza al vero di quanto riportato negli atti che vedono l’intervento di tale professionista.
Riguardo alla tutela degli interessi dei contraenti, era rilevato che, sebbene l’atto riferisse di una provenienza da un acquisto a titolo originario, ciò non esimeva il notaio dal dover in ogni caso compiere le verifiche presso i registri immobiliari e catastali, che proprio perché idonee a porre in evidenza chi ancora risultava essere l’intestatario formale del bene, avrebbero altresì potuto mettere sull’avviso circa l’esistenza di un titolare formale, rispetto al quale poteva mettersi in dubbio la stessa veridicità dell’affermazione di avvenuta usucapione da parte del donante.
La Corte, inoltre, affermava che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che in tema di responsabilità professionale, nell’ipotesi di vendita di terreni dei quali l’alienante assuma di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, il notaio rogante, che ha un obbligo di informazione e chiarimento nei confronti delle parti, è tenuto a precisare nell’atto, dopo averlo accertato, che il compratore ha ben chiaro il rischio che assume con l’acquisto, mediante apposita clausola da menzionare nel quadro “D” della nota di trascrizione, al fine di segnalare altresì a terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell’immobile e all’inesistenza di formalità pregiudizievoli. In tal contesto, l’omesso avvertimento all’acquirente, da parte del notaio, circa i rischi connessi ad una compravendita rispetto alla quale l’alienante dichiari di avere acquistato il bene per usucapione, senza il relativo accertamento giudiziale, ha rilevanza disciplinare con riguardo all’illecito derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 147, comma 1, lett. b), della L. n. 89 del 1913, da un lato, e 50, lett. b) nonché 14, lett. b) del codice deontologico.
Per tali motivi la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE DEL MUTUO IL DANNO È SOLO POTENZIALE ED IL MUTUATARIO NON È INADEMPIENTE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Vincenti | 25.07.2023 | n.22250
È TENUTO A COMPIERE ATTIVITÀ PRODROMICHE, ACCESSORIE E SUCCESSIVE NECESSARIE PER IL RISULTATO VOLUTO DALLE PARTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Scarano | 29.08.2019 | n.21775
SUSSISTE IN IPOTESI DI VENDITA CON PAGAMENTO RATEALE CON RINUNZIA AD IPOTECA LEGALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Frasca – Rel. Fiecconi | 04.03.2022 | n.718
NON È NECESSARIO UN INCARICO SPECIFICO, ESSENDO RICOMPRESO NEL DOVERE DI DILIGENZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Graziosi | 14.11.2022 | n.33439
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