Il notaio incaricato della stipula di atti aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell’atto, ma deve compiere l’attività necessaria ad assicurare serietà e certezza degli effetti tipici e del risultato pratico perseguito dalle parti, poichè contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l’obbligo di informazione e consiglio. Egli deve eseguire l’incarico con la diligenza esigibile ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c..
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello dell’Aquila, Pres. Rel. Orlandi, con la sentenza n. 355 del 09 marzo 2023.
Nel caso concreto sottoposto all’esame della Corte d’Appello, la Banca mutuante non aveva potuto promuovere l’esecuzione immobiliare e soddisfare in tale modo il suo credito in quanto il cespite ipotecato era gravato da usi civici e, come tale, impignorabile, e tale circostanza non era stata rilevata dal notaio rogante il contratto di mutuo.
Alla luce del principio di diritto summenzionato, la Corte d’Appello ha rigettato il gravame proposto dalla compagnia assicuratrice e quello incidentale del notaio, ritenendo che la diligenza professionale richiesta a quest’ultimo non si fosse esaurita nella circostanza che il medesimo avesse effettuato le visure catastali ed ipotecarie dei beni costituiti in garanzia.
Secondo il Collegio, infatti, l’obbligo di diligenza va calibrato in relazione alla natura dell’affare, alla condizione delle parti ed alle circostanze del caso concreto.
Nell’ipotesi in esame, stante le caratteristiche dei beni costituiti in garanzia, edificati in area periferica in un territorio nel quale era frequente la presenza di usi civici, un operatore professionale avrebbe dovuto sospettare che il terreno sul quale era stata edificata la villa poteva essere di natura demaniale e procedere quindi alla verifica della sussistenza di eventuali usi civici mediante la consultazione dell’elenco predisposto dal Comune (si vedano in tal senso Cass. n. 30494 del 2022; Cass. n. 4911 del 2022, n. 4911).
Va pertanto affermato che nella diligenza professionale in concreto esigibile dal notaio in sede di stipula di un atto di costituzione in garanzia di beni immobili siti in una zona che presenta un potenziale rischio di sussistenza di vincoli pubblici rientra lo svolgimento di indagini più approfondite rispetto a quelle ordinarie, indagini che nel caso concreto non presentavano nessuna difficoltà.
Sulla base di quanto esposto, l’appello è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È NECESSARIO UN INCARICO SPECIFICO, ESSENDO RICOMPRESO NEL DOVERE DI DILIGENZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Graziosi | 14.11.2022 | n.33439
RESPONSABILITÀ NOTAIO – USI CIVICI: IL NOTAIO RISPONDE PER IL MANCATO CONSOLIDAMENTO DELL’IPOTECA SE NON HA CONSULTATO IL COMPETENTE UFFICIO REGIONALE
RIENTRA NELLA DILIGENZA PROFESSIONALE ESIGIBILE L’ONERE DI VERIFICARE L’ESISTENZA DI VINCOLI DI NATURA PUBBLICA E/O COLLETTIVA
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Cocchiara – Rel Pupo | 13.06.2022 | n.2639
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE: IL NOTAIO CHE NON ADEMPIE AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI È RESPONSABILE VA CONDANNATO AL RISARCIMENTO
SUSSISTE IN IPOTESI DI VENDITA CON PAGAMENTO RATEALE CON RINUNZIA AD IPOTECA LEGALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Frasca – Rel. Fiecconi | 04.03.2022 | n.718
NOTAIO: È RESPONSABILE SE HA NEGLIGENTEMENTE OMESSO DI ACCERTARE LA PRESENZA DI USI CIVICI SU BENE IPOTECATO
È TENUTO ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE UTILIZZANDO LA DILIGENZA QUALIFICATA EX ART. 1176, COMMA 2 CC
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Forgillo – Rel. Golia | 22.04.2020 | n.1408
RESPONSABILITÀ NOTAIO – USI CIVICI – MUTUO FONDIARIO – SUSSISTENZA
IL P.U. DEVE SEMPRE VERIFICARE L’ESISTENZA DI TUTTI I VINCOLI PREGIUDIZIEVOLI SULL’IMMOBILE OFFERTO IN GARANZIA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Graziano | 16.09.2019 | n.8118
NOTAIO: SEMPRE RESPONSABILE IN CASO DI VENDITA SE UNO DEI PRECEDENTI DANTI CAUSA NON AVEVA MAI ACQUISTATO LA PROPRIETÀ
È TENUTO A COMPIERE ATTIVITÀ PRODROMICHE, ACCESSORIE E SUCCESSIVE NECESSARIE PER IL RISULTATO VOLUTO DALLE PARTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Scarano | 29.08.2019 | n.21775
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