In tema di onere probatorio, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Torino, Pres. Cortese – Rel. Bonaudi, con la sentenza n. 703 del 14 luglio 2023.
La Corte di Appello ha aggiunto, per completezza, che “tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un’allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti: è possibile che quest’ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz’altro atto dell’integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell’assenza di clausole che giustifichino l’applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto; ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio) e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”.
Nella fattispecie, tuttavia, la Corte ha ritenuto che non ricorressero queste deroghe all’onere della prova. Parte attrice non aveva mai ventilato l’assenza in sé del contratto scritto di apertura di conto corrente, affermando anzi di avere stipulato il contratto e di non averne ricevuto copia dalla Banca, avendo evidenziato di avere due volte formulato istanza ex art. 119 Tub.
Per tali motivi, la domanda di restituzione è stata rigettata con condanna alle spese a favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: IL CLIENTE CHE AGISCE IN RIPETIZIONE È GRAVATO DELL’ONERE PROBATORIO
DEVE PRODURRE IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
Sentenza | Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli | 12.01.2022 | n.57
LA DOMANDA È INAMMISSIBILE NELL’IPOTESI DI PERDURANTE APERTURA DEL CONTO
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899
INDEBITO: IL CLIENTE CHE AGISCE PER L’INDEBITO DEVE ALLEGARE LE RIMESSE SOLUTORIE IN CONTO
IN MANCANZA L’ATTO DI CITAZIONE È NULLO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano | 14.09.2021 | n.2597
INDEBITO: ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE L’INTERA SEQUENZA DEGLI ESTRATTI CONTO
LA SERIE ININTERROTTA DOVRÀ PARTIRE DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
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