È ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per conseguire giudizialmente la revoca per giusta causa dell’amministratore di società di persone, malgrado si tratti di anticipare gli effetti dell’azione prevista all’art. 2259 c.c. comma 3; ciò se ed in quanto sussistano la reiterazione di comportamenti illegittimi che ostacolino il normale funzionamento della società e l’estrema difficoltà nel ripristino dello status quo ante.
La giusta causa di revoca dei poteri gestori dell’amministratore unico di una s.a.s. va identificata in un qualsiasi evento che renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione e che sia tale da integrare la violazione degli obblighi propri dell’amministratore ed ha ritenuto sussistente nella specie giusta causa di revoca nel punto in cui l’amministratore ha compiuto atti di mala gestio spogliandosi sostanzialmente dei propri poteri gestori nominando due procuratori speciali ai quali ha conferito ogni e più ampio potere, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione della società, ed in quanto l’amministratore e per lui, i due procuratori speciali, hanno ostacolato i soci accomandati nell’esercizio del loro diritto di controllo sulla contabilità sociale ai sensi dell’art. 2320 c.c.
Alla revoca dei poteri gestori dell’unico socio accomandatario dotato di tali poteri non consegue immediatamente lo scioglimento della società, essendo anche in questa ipotesi applicabile la disciplina ex art. 2323 c.c., con conseguente possibilità per i soci di una rivisitazione dei patti sociali nel termine di sei mesi dalla revoca e di nomina medio tempore di un amministratore provvisorio.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua con l’ordinanza del 16.01.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata i soci di una società in accomandita semplice ricorrevano in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., convenivano in giudizio il socio accomandatario, chiedendo la revoca del medesimo dalle funzioni di amministrazione della sas e di autorizzare i soci accomandanti alla nomina di un amministratore provvisorio per la durata di sei mesi come disposto ex art. 2323 c.c nonché di un amministratore giudiziario.
In particolare, i soci accomandanti lamentavo una serie di atti di mala gestio posti in essere dal socio amministratore sostenendo che si era sostanzialmente spogliato dei propri poteri gestori nominando due procuratori speciali ai quali aveva conferito ogni e più ampio potere, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione della società, nonché per la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, ed in quanto l’amministratore aveva ostacolato i soci accomandati nell’esercizio del loro diritto di controllo sulla contabilità sociale ai sensi dell’art. 2320 c.c..
Il Tribunale ha ritenuto fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento la domanda avanzata dai soci accomandanti ritenendo sussistente tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora ai fini della sussistenza dei presupposti per la revoca del socio amministratore.
In primo luogo, il Giudice, considerata la necessaria sussistenza di una giusta causa ex art. 2259 c.c. ai fini della revoca del socio amministratore nominato con il contratto sociale, ha spiegato che la stessa va identificata in un qualsiasi evento che renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione e che sia tale da integrare la violazione degli obblighi propri dell’amministratore ed ha ritenuto sussistente nella specie giusta causa di revoca nel punto in cui l’amministratore ha compiuto atti di mala gestio spogliandosi sostanzialmente dei propri poteri gestori nominando due procuratori speciali ai quali ha conferito ogni e più ampio potere, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione della società, ed in quanto l’amministratore e per lui, i due procuratori speciali, hanno ostacolato i soci accomandati nell’esercizio del loro diritto di controllo sulla contabilità sociale ai sensi dell’art. 2320 c.c.
In tal senso il Giudice ha dichiarato ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per conseguire giudizialmente la revoca per giusta causa dell’amministratore di società di persone, malgrado si tratti di anticipare gli effetti dell’azione prevista all’art. 2259 c.c. comma 3; ciò se ed in quanto sussistano la reiterazione di comportamenti illegittimi che ostacolino il normale funzionamento della società e l’estrema difficoltà nel ripristino dello status quo ante.
Del resto per maggiore chiarezza espositiva il Giudicante ha dichiarato che costituiscono giusta causa di revoca di un amministratore di una s.a.s. ripetuti comportamenti gravemente inadempienti ai propri obblighi, tra i quali la mancata comunicazione dei bilanci e dei rendiconti della società al socio accomandante, e l’impedimento frapposto a quest’ultimo ad accedere ai documenti essenziali per l’esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale.
Infine, in riferimento alle richiesta di nomina di un amministratore giudiziale, il Tribunale ha accolto la domanda spiegando che la revoca giudiziale dell’amministratore di una s.a.s. non determina lo scioglimento della società, allorché il venire a mancare dell’unico socio amministratore rende necessario la nomina di un amministratore provvisorio al fine di colmare il vuoto gestorio che non può essere colmato dalla presenza dei soci accomandanti.
In termini più specifici il Giudice ha ritenuto che alla revoca dei poteri gestori dell’unico socio accomandatario dotato di tali poteri non consegue immediatamente lo scioglimento della società, essendo anche in questa ipotesi applicabile la disciplina ex art. 2323 c.c., con conseguente possibilità per i soci di una rivisitazione dei patti sociali nel termine di sei mesi dalla revoca e di nomina medio tempore di un amministratore provvisorio.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha accolto le domande avanzate dai SOCI ACCOMANDANTI, revocando per “giusta causa” il SOCIO ACCOMANDATARIO dalle funzioni di amministratore della società SAS, ai sensi dell’art. 2259, 3° comma, c.c. ed autorizzando i soci accomandanti della società S.a.s. alla nomina di un amministratore provvisorio per il periodo di sei mesi, per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, in applicazione analogica di quanto disposto dall’art. 2323, 2° comma, c.c. con condanna del resistente SOCIO ACCOMANDATARIO al rimborso delle spese processuali.
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