Nel caso in cui un correntista, al cui conto vi è una carta collegata, sia in una posizione di forte esposizione debitoria nei confronti della banca, questa può sospendere e/o revocare l’utilizzo della carta di credito senza preavviso.
Lo ha deciso il Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi, con la sentenza n. 146 del 23/01/2019.
Due clienti hanno convenuto in giudizio una banca, chiedendo di dichiarare illegittima la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della carta di credito disposta dall’istituto di credito. Inoltre hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti e di dichiarare illegittima l’eventuale conseguente segnalazione alla CAI (Centrale di allarme interbancaria). La banca si è opposta con svariate argomentazioni.
In riferimento alle due ultime domande degli attori, il Giudice ha sottolineato che nessuna segnalazione nell’archivio CAI è mai stata effettuata dalla banca, mentre non è stata fornita dai clienti dell’istituto di credito nessuna prova del danno che avrebbero patito.
L’aspetto più interessante della sentenza, però, ovviamente ha riguardato la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della carta di credito da parte della banca. Il regolamento della carta regola l’ipotesi di sospensione e/o revoca della carta “qualora sussista un giustificato motivo” con immediata comunicazione. Il giustificato motivo è da ricondursi all’inadempimento degli obblighi fideiussori assunti dagli attori nei contratti di mutuo verso la banca. L’istituto di credito ha comunicato, per mezzo di un telegramma e di una successiva lettera raccomandata, la sospensione dall’utilizzo della carta.
Come sottolineato quindi dall’Organo giudicante, la banca non ha compiuto alcun atto illegittimo, evidenziato che il contratto concluso tra le parti prevede la possibilità di revoca della carta di credito senza preavviso. Dimostrata la forte esposizione debitoria dei clienti verso la banca, correttamente è stata ritenuta concretata l’ipotesi del giustificato motivo a sostegno del blocco della carta di credito.
Sulla base delle ragioni suesposte, il Giudice ha rigettato le domande attoree, condannando i clienti in solido alla rifusione delle spese di lite alla banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISCRIZIONE CAI: l’obbligo di preavviso non è necessario per la revoca della carta di credito
LA SEGNALAZIONE AL CAI HA EFFETTO INFORMATIVO
Ordinanza | Tribunale di Messina, dott.ssa Maria Carmela D’Angelo | 20.01.2016 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/iscrizione-cai-l-obbligo-di-preavviso-non-e-necessario-per-la-revoca-della-carta-di-credito
CENTRALE RISCHI: LEGITTIMA LA SEGNALAZIONE ANCHE SENZA IL PREAVVISO AL CLIENTE
L’INFORMATIVA AL DEBITORE NON RAPPRESENTA CONDIZIONE DI VALIDITÀ
Ordinanza | Tribunale di Prato, Dott.ssa Maria Iannone | 21.04.2017 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/centrale-rischi-legittima-la-segnalazione-anche-senza-preavviso-al-cliente
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