Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Franco Di Stefano del Foro di Cassino
Il trasferimento immobiliare effettuato nell’ambito di una separazione personale tra i coniugi è un atto revocabile poiché diviene dovuto solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore e pertanto non è sottratto all’azione revocatoria ex art. 2901 3° co c.c..
Il negozio potrà essere qualificato come oneroso solo laddove il trasferimento trovi titolo nei pregressi rapporti di natura economica e nella necessità di darvi sistemazione e non può farsi discendere dall’astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento: deve pertanto emergere dall’esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al menage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione.
Assume rilevanza la disparità economica dei coniugi, che deve essere allegato e provata, al fine di stabilire se il trasferimento immobiliare di un coniuge in favore dell’altro coniuge posto in essere in sede di separazione costituisca atto solutorio dell’obbligo di mantenimento.
Il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso, e ciò a prescindere dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare, e non già rispetto al momento della sua scadenza.
L’eventus danni si sostanzia nel pregiudizio delle ragioni creditorie e non deve necessariamente consistere in un danno concreto, essendo sufficiente la sussistenza di un pericolo di danno, ossia il pericolo che la pretesa creditoria diventi di incerta realizzazione.
La perizia di parte è una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di valore probatorio rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Frosinone, Giudice Andrea Petteruti, con la sentenza n. 50 resa il 24 gennaio 2020.
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