Nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. VI – 3 civ., Pres. Frasca – Rel. Porreca, con l’ordinanza n. 1141 del 20 gennaio 2020.
Il caso trae origine da una controversia fra un soggetto, condannato in sede penale al risarcimento dei danni in favore della parte civile, e quest’ultimo e il proprio coniuge che lo avevano chiamato in giudizio per la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale con il quale avevano conferito i propri residui immobili. Nel costituirsi in giudizio, il coniuge non debitore non aveva eccepito la sua carenza di legittimazione passiva.
Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea, mentre la Corte d’Appello, riformando in parte la sentenza impugnata, aveva ribadito la legittimazione passiva del coniuge non debitore quale stipulante la costituzione del fondo, ma limitando la dichiarazione di inefficacia dello stesso ai soli beni conferiti dal debitore con esclusione di quelli conferiti dal coniuge non debitore.
I coniugi hanno quindi presentato ricorso per Cassazione, al quale ha resistito con controricorso l’originario convenuto.
Per la Suprema Corte, la decisione della Corte territoriale appare corretta, perché ha aderito all’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria d’inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorchè non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria” (Cass., 03/08/2017, n. 19330).
Per gli Ermellini, la necessità che il coniuge debitore sia litisconsorte necessario, nel giudizio di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, è giustificata dal fatto che anche il coniuge non debitore è destinatario, comunque, di effetti complessivamente a lui sfavorevoli e quindi – se del caso – può subire gli effetti della soccombenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Di Virgilio – Rel. Amatore | 29.03.2019 | n.8978
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/revocatoria-fondo-patrimoniale-la-legittimazione-passiva-spetta-ad-entrambi-i-coniugi-anche-se-latto-e-stato-stipulato-da-uno-solo-di-essi
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ANALISI SUI PRESUPPOSTI DELLA C.D. ACTIO PAULIANA EX ART. 2901 C.C. (CREDITO+EVENTUS DAMNI+SCIENTIA DAMNI)
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 09.10.2018 | n.4641
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/revocatoria-fondo-patrimoniale-e-sufficiente-la-mera-consapevolezza-di-arrecare-pregiudizio
L’AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA E LA CD. “AZIONE REVOCATORIA RISARCITORIA”
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Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. sesta – 3, Pres. Amendola – Rel Scrima | 19.03.2018 | n.6702
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lazione-revocatoria-ordinaria-e-la-cd-azione-revocatoria-risarcitoria
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IRRILEVANTE LA VENDITA IMMOBILIARE AL FINE DEL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI FAMILIARI
Sentenza | Tribunale di Avellino, Dott. Raffaele Califano | 12.07.2017 | n.1386
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/revocatoria-ammissibile-in-ipotesi-di-bene-costituito-in-fondo-patrimoniale-non-revocato
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