In tema di azione revocatoria di atto a titolo gratuito, come si evince dall’art. 2901 c.c., comma 1, n. 2) è irrilevante lo stato soggettivo del donatario, rilevando esclusivamente l’eventus damni e la scientia damni.
In particolare, integra il requisito oggettivo dell’eventus damni un atto dispositivo che comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, oppure che determini una variazione soltanto qualitativa del suo patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
La scientia damni si risolve invece nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell’atto.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Giusti – Rel. Guida, con la sentenza n. 34256 del 7 dicembre 2023.
Accadeva che la società facente capo al creditore conveniva in giudizio donante e donatario al fine di sentire revocare e dichiarare inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di donazione ed il Tribunale di Roma, ravvisata la sussistenza dei requisiti della scientia damni e dell’eventus damni, accoglieva la domanda.
La donante impugnava in appello la sentenza di primo grado ed il gravame veniva rigettato, in quanto il collegio ravvisava i requisiti dell’actio pauliana, riconducibili alla sussistenza di una attuale ragione di credito della banca e nella scientia damni, nella specie integrata dalla consapevolezza, da parte della donante, del pregiudizio che essa arrecava al credito.
La donante ricorreva, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello.
Nel secondo motivo affermava che la sentenza impugnata avrebbe errato nel valutare la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria.
La Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva ha correttamente ritenuto la banca legittimata all’esercizio dell’azione revocatoria in quanto titolare di una attuale ragione di credito nei confronti della debitrice, avendo motivato i requisiti (ossia l’eventus damni e la scientia damni) dell’azione revocatoria ordinaria di un atto a titolo gratuito (la donazione), e, quindi, con accertamento di fatto che non presta il fianco al sindacato di legittimità perchè illustrato in maniera lineare e scevra di vizi logici
Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON OCCORRE LA CONSAPEVOLE VOLONTÀ DI PREGIUDICARE LE RAGIONI CREDITORIE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano- Rel. Guizzi | 27.02.2023 | n.5812
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/azione-revocatoria
NON OCCORRE IL CONSILIUM FRAUDIS IN QUANTO È SUFFICIENTE IL SOLO EVENTUS DAMNI
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 25.06.2020 | n.1993
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