Testo massima
Particolarmente interessante è la sentenza del Tribunale di Catania del
21 gennaio 2014.
Il Tribunale si è occupato di un giudizio avente ad oggetto un’azione
revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
La peculiarità della questione è costituita dal fatto che gli elementi
attraverso cui le attrici hanno chiesto di dimostrare la scientia damni sono di tipo indiziario e che il Tribunale ha
ritenuto ammissibile l’azione pauliana anche per i crediti litigiosi,
ritenendo, conformemente a quanto disposto dalla Corte di Cassazione a SS.UU.
nella sentenza n. 9440 del 2004, che la definizione del giudizio sull’accertamento
del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della
pronuncia sulla domanda revocatoria.
Il Tribunale di Catania si è, inoltre, rifatto all’orientamento della
Suprema Corte nella sentenza n. 28224 del
2008 che, con riguardo alla possibilità di fornire la prova della revocatoria
richiesta esclusivamente mediante presunzioni, ha accolto una domanda fondata
su indizi.
Gli Ermellini hanno sul punto precisato che gli indizi non devono
necessariamente coesistere tutti, per cui una domanda può trovare accoglimento anche
se sono presenti un numero inferiore di indizi, a condizione però che questi
siano gravi, precisi e concordanti.
Nel caso de quo, al fine del raggiungimento della prova ai fini della
revocatoria, il Tribunale di Catania ha tenuto conto in primis dell’incongruità
del prezzo di vendita dell’immobile (. 180.000 contro i 300.000 accertati
nella C.T.U. espletata nel corso del giudizio), poiché il valore commerciale del
bene era nettamente inferiore rispetto al prezzo pagato.
Il secondo indizio era costituito dal fatto che le condizioni
economiche dell’acquirente, piccolo imprenditore edile, erano limitate come è
stato dimostrato in giudizio mediante l’acquisizione delle visure della Camera
di Commercio. Al proposito il Tribunale ha osservato che il prezzo era stato
però pagato in contati a mezzo di assegni circolari, senza bisogno di accedere
ad un mutuo.
Il terzo indizio era costituito dal fatto che l’acquirente non era entrato
nel possesso dell’immobile, che all’atto del sopralluogo, avvenuto a ben 21
mesi dalla vendita, risultava disabitato, in condizioni di degrado e senza
energia elettrica. Né tantomeno era stato stipulato alcun contratto di
locazione.
Il Tribunale ha perciò ritenuto che l’intento fraudolento della
convenuta, proprietaria dell’immobile, fosse pacifico poiché la stessa, nelle
more del giudizio di primo grado e nell’imminenza di una condanna al
risarcimento di un danno, certa nell’an ed incerta solo nel quantum, si è spogliata
nel giro di due giorni, di un cospicuo patrimonio immobiliare e che, la
consapevolezza del soggetto acquirente, pur in mancanza di prova circa un
vincolo parentale o di amicizia, si ricava dal prezzo vile, dalle modalità di
pagamento di esso, dalla sproporzione tra prezzo e capacità economica, dalla
mancata acquisizione di una reale ed effettiva disponibilità del bene e dalla mancata
messa a reddito del cespite.
Il giudice ha quindi accolto l’azione revocatoria e per l’effetto ha
dichiarato l’inefficacia dell’atto di compravendita.
Testo del provvedimento
in allegato il testo integrale del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno