A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare -in applicazione del principio di vicinanza della prova- l’assoluta capienza del suo patrimonio. Invero, non essendo richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l’onere di provare la insussistenza dell’eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Benevento, Giudice Gerardo Giuliano, con la sentenza n. 2046 del 22.11.2018.
Il Giudice, nella pronuncia in commento, si è soffermato sull’analisi dei presupposti di diritto necessari ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria.
In particolare, il magistrato, ha rappresentato che la proficua esperibilità di tale azione – possibile anche avverso un atto di mantenimento di vitalizio oneroso – è subordinata alla triplice sussistenza dei presupposti indicati nell’art. 2901 c.c., ossia l’esistenza del diritto di credito, l’eventus damni e il consilium fraudis.
L’esistenza del diritto di credito non è necessariamente connessa alla liquidità ed esigibilità dello stesso, potendo l’azione essere esperita anche quando esso sia sottoposto a termine o a condizione, ovvero si tratti di una ragione di credito solo eventuale e finanche in presenza di un credito litigioso, ossia oggetto di contestazione.
Con riferimento all’eventus damni richiesto dall’art. 2901 c.c., il Tribunale ha specificato che consiste nella lesione effettiva ed attuale dell’interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, per la compromissione della quale è sufficiente che l’atto di disposizione renda incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito.
Riguardo, poi, al riparto dell’onere della prova, il Giudicante ha richiamato la giurisprudenza di merito e di legittimità secondo la quale, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare -in applicazione del principio di vicinanza della prova – l’assoluta capienza del suo patrimonio.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l’onere di provare la insussistenza dell’eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca.
Il consilium fraudis, infine, consiste nella conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto può arrecare alle ragioni del creditore.
Va, però, precisato che se l’atto è anteriore al sorgere del credito, spetterà al creditore fornire la prova della sua dolosa preordinazione da parte del debitore, nel senso che occorrerà dimostrare che il compimento dell’atto è stato finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione di un’obbligazione.
Il Tribunale, con riferimento al caso di specie, ha ritenuto sussistenti i tre suddetti requisiti, specificando che il credito vantato da parte attrice e da parte interveniente deriva da un decreto ingiuntivo precedente emesso.
Inoltre, la Banca ha documentato che, a seguito della declaratoria dell’inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale sui cespiti di uno solo dei convenuti è stato stipulato, dallo stesso, un contratto di mantenimento vitalizio oneroso, in favore del genero e della figlia, con cui sono stati trasferiti in loro favore i medesimi beni immobili che erano stati precedentemente conferiti nel fondo patrimoniale.
In definitiva, ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 2901 c.c., il giudice ha accolto l’azione revocatoria avanzata in giudizio e, per l’effetto, ha dichiarato l’inefficacia, nei confronti dell’attrice e dell’interveniente del contratto di mantenimento vitalizio oneroso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Olivieri – Rel. Scoditti | 29.05.2018 | n.13388
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Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Di Amato – Rel. Di Florio | 19.04.2018 | n.9635
L’AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA E LA CD. “AZIONE REVOCATORIA RISARCITORIA”
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Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. sesta – 3, Pres. Amendola – Rel Scrima | 19.03.2018 | n.6702
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Sentenza | Cassazione civile, Sezione Prima | 25.09.2014 | n.20294
REVOCATORIA: NULLITÀ DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE SOLO PER ARRECARE PREGIUDIZIO ALLE RAGIONI CREDITORIE
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Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Ettore Pastore Alinante | 05.07.2013 | n.8689
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